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lo statuto del Gruppo Agenti Milano
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STATUTO G.A.M.
TITOLO I
(Costituzione - Sede - Principi fondamentali -
Scopi)
Art. 1 (COSTITUZIONE E SEDE)
E’ costituito con sede in Milano alla Via Tivoli
8 il Gruppo Agenti della Compagnia Milano Assicurazioni S.p.A.,
denominato GRUPPO AGENTI MILANO, in seguito più brevemente
"G.A.M”.
Il “G.A.M” è costituito dalle persone fisiche che siano Agenti
che ripetono il mandato della Compagnia Milano Assicurazioni
S.p.A. o altra Compagnia alla stessa eventualmente subentrata
nel mandato, ovvero da
persone fisiche, delegate allo svolgimento dell’attività di
intermediazione assicurativa da Società che ripetono il mandato
della Compagnia Milano Assicurazioni S.p.A. o altra Compagnia
alla stessa eventualmente
subentrata nel mandato.
Art. 2 (NATURA DELL 'ASSOCIAZIONE)
Il “G.A.M.”, è una libera e democratica
Associazione che non ha connotazioni politiche o religiose e che
non persegue fini di lucro.
Art. 3 (TUTELA DEGLI ORGANI STATUTARI)
Il “G.A.M.” garantisce la piena tutela, anche
legale, a tutti i componenti gli Organi dell’Associazione che
dovessero essere colpiti da qualsiasi provvedimento messo in
atto dalla Mandante, che a giudizio del Consiglio Direttivo sia
ritenuto vessatorio.
In tal caso i componenti gli Organi Statutari non perderanno la
qualifica di soci ordinari e non decadranno dalle cariche
statutarie ricoperte al momento del provvedimento stesso, salvo
il caso di revoca per “giusta causa”, meglio disciplinato
dall’art. 16, comma g, del presente Statuto.
Art. 4 (SCOPI)
Il “G.A.M.”, perseguendo gli scopi dei Sindacati
Nazionali di categoria e quale interlocutore istituzionale della
Milano Assicurazioni S.p.A. ha lo scopo di:
-
a) Tutelare gli interessi
professionali e morali degli iscritti, sia
collettivi che individuali, anche nei confronti
della Mandante;
-
b) Stipulare accordi aziendali a
livello generale e/o particolare, non
contrastanti con i più generali accordi
stipulati dalle organizzazioni sindacali
nazionali, vigilando anche sulla osservanza dei
contratti e/o accordi collettivi in essere;
-
c) Assistere gli iscritti ed
eventualmente i loro eredi nelle vertenze con la
Mandante, nelle forme e nei modi che il
Consiglio Direttivo riterrà più opportuno,
concordando con gli stessi forme e modi, anche
qualora queste sorgessero dopo la cessazione del
mandato.
-
d) Dirimere le controversie fra
gli iscritti e fra questi e gli Organi
Statutari.
-
e) Intervenire presso la
Mandante al fine di migliorare i servizi
organizzativi, tecnici ed amministrativi
peragevolare il lavoro produttivo e gestionale
delle Agenzie, ponendo a disposizione della
stessa le esperienzetecniche, amministrative e
gestionali dei propri associati;
-
f) Attuare e favorire forme di
concreta solidarietà a favore degli iscritti;
-
g) Intraprendere iniziative atte
a cementare lo spirito associativo degli
iscritti;
-
h) Contribuire al miglioramento
della conoscenza, formazione e qualificazione
professionale degli iscritti;
-
i) Aderire ad una o più
organizzazioni sindacali nazionali di categoria.
-
j) Mantenere il collegamento,
nell'interesse degli iscritti, con le
organizzazioni sindacali di categoria nazionali
ed internazionali, affiancando, ove necessario,
i suoi rappresentanti per la realizzazione
concreta delle strategie;
-
k) Realizzare le direttive e
perseguire gli obiettivi delle Organizzazioni
Sindacali di categoria, fornendo loro ogni
notizia che possa essere di interesse comune;
-
l) Compiere operazioni
mobiliari, immobiliari finanziarie e commerciali
necessarie od utili per il raggiungimento degli
scopi associativi, ivi compresa l'assunzione di
interessenze e partecipazioni in altri enti o
società che si propongano di promuovere
iniziative compatibili con detti scopi, nonché
di svolgere attività e servizi nel settore
assicurativo.
TITOLO II
(Patrimonio - Esercizio finanziario - Bilanci)
Art. 5 (PATRIMONIO)
Il Patrimonio del “G.A.M.” è costituito:
-
a) dai contributi che ogni
associato è tenuto annualmente a versare sulla
base delle determinazioni del Consiglio
Direttivo;
-
b) da beni mobili, immobili e da
eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni
straordinarie di persone, di Associazioni ed
Enti Pubblici e privati.
-
c) dai risultati derivanti dalla
gestione;
-
d) da ogni altra entrata in
conto capitale che concorra ad incrementare il
patrimonio sociale.
In caso di scioglimento del “G.A.M.” il
patrimonio sarà devoluto ad altra associazione/i con finalità
analoghe o a fini di pubblica utilità.
Art. 6 (ESERCIZIO FINANZIARIO)
L'esercizio finanziario del “G.A.M.” si chiude
al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Art. 7 (BILANCI)
Alla fine di ogni esercizio finanziario, la
Giunta Esecutiva Nazionale predispone, assieme ad una sua
relazione ed al rapporto del Collegio dei Revisori dei Conti, il
bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea Generale dei soci.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
non potranno essere distribuiti, neanche in via indiretta,
durante la vita del “G.A.M.”, salvo che la destinazione e la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO III
(Gli associati)
Art. 8 (ISCRIZIONE)
Possono far parte del “G.A.M.” tutte le persone
fisiche, come meglio definite all’art. 1 del presente Statuto,
che a seguito di loro espressa richiesta, indirizzata al
Presidente del Gruppo, abbiano ottenuto il parere favorevole
della Giunta Esecutiva Nazionale. Le domande di iscrizione di
colleghi provenienti da altri Gruppi della Milano Assicurazioni,
saranno valutate a condizione che le stesse siano accompagnate
da formale atto di dimissioni già presentato al precedente
Gruppo di appartenenza.
In tutti i casi, qualora la richiesta non fosse accolta, la
Giunta Esecutiva Nazionale non è tenuta ad esplicitare
all’interessato i motivi del diniego. La decisione della Giunta
è inappellabile.
Nel caso in cui il mandato fosse affidato a Società di persone o
di capitali, devono essere iscritti al “G.A.M.” i delegati
all’attività di intermediazione assicurativa indicati nel
mandato conferito dall’impresa Mandante.
Nel caso in cui il mandato fosse affidato a più persone fisiche
(Co-agenti) gli stessi devono essere iscritti al“G.A.M.” con
iscrizione separata, quota associativa distinta e diritto di
voto autonomo.
Art. 9 (RECESSO)
Il Socio può sempre recedere dal “G.A.M.”. La
dichiarazione di recesso non esonera l’associato dal pagamento
di eventuali quote arretrate e delle quote relative all’anno
solare in corso.
Art. 10 (DISTINZIONE SOCI)
Gli associati si distinguono in:
-
a) Soci ordinari;
-
b) Soci senior;
-
c) Soci benemeriti;
-
10 a) Sono soci ordinari del
“G.A.M.” tutti gli Agenti di assicurazione che,
in qualsiasi forma, ripetano il mandato della
MILANO Assicurazioni, nel territorio nazionale e
nei paesi ove la stessa è autorizzata ad operare
che abbiano fatto esplicita richiesta di
associazione al Presidente e la cui domanda sia
stata successivamente ratificata dalla Giunta
Esecutiva Nazionale.
-
10 b) Sono soci senior del
“G.A.M.” tutti i soci ordinari in quiescenza
che, volendo continuare a sostenere gli scopi
del Gruppo, ne facciano espressa richiesta al
Presidente del “G.A.M.”.
I soci Senior pagheranno una quota annuale
stabilita dal Consiglio Direttivo e avranno
diritto, qualora ne facciano richiesta e pagando
il relativo premio, di aderire, singolarmente o
unitamente ai loro familiari, alle polizze
assicurative stipulate dal “G.A.M.”, alle stesse
condizioni contrattuali che il “G.A.M.” riserva
ai propri iscritti, nonché ad ogni altra
eventuale forma di convenzione che il “G.A.M.”
dovesse stipulare a favore dei propri associati.
I soci Senior potranno inoltre partecipare a
tutte le attività del Gruppo, comprese eventuali
Commissioni, nonché alle Assemblee Generali
senza diritto di voto e senza poter assumere
cariche elettive.
-
10 c) Sono soci Benemeriti del
“G.A.M.” i soci in quiescenza che abbiano
acquisito particolari meriti nei confronti della
categoria e/o del Gruppo. I soci Benemeriti sono
nominati dal Consiglio Direttivo su motivata
proposta o della maggioranza dei componenti
dello stesso Organo o su motivata proposta
sottoscritta da almeno 50 soci ordinari. I soci
Benemeriti sono esentati da ogni forma di
pagamento di quote annuali e avranno diritto,
qualora ne facciano espressa richiesta e pagando
il relativo premio, a poter aderire,
singolarmente o unitamente ai loro familiari,
alle polizze assicurative stipulate dal
“G.A.M.”, alle stesse condizioni contrattuali
che il “G.A.M.” riserva ai propri iscritti,
nonché ad ogni altra eventuale forma di
convenzione che il “G.A.M.” dovesse stipulare a
favore dei propri associati.
I soci Benemeriti potranno inoltre partecipare a
tutte le attività del Gruppo, comprese eventuali
Commissioni, nonché alle Assemblee Generali con
diritto di voto e potranno assumere cariche
elettive.
Art. 11 (DIRITTI DEI SOCI)
Il socio ha diritto:
-
a. ad esprimere il proprio voto
singolo e/o delegato in tutte le Assemblee
Generali e Regionali ed in ogni altra
circostanza nella quale, a norma di Statuto, sia
richiesta l’espressione di voto;
-
b. di sottoporre agli Organi del
“G.A.M.” proprie problematiche, purché
rientranti nell'ambito degli scopi istituzionali
dell'associazione. Gli Organi Statutari del
“G.A.M.”, entro un termine adeguato alla
complessità della materia proposta, dovranno
dare motivata risposta;
-
c. a tutte le forme di
solidarietà, secondo le norme previste
dall’apposito Regolamento.
-
d. all'assistenza nelle vertenze
con l'Impresa, secondo quanto previsto dall'Art.
4 punto c) del presente Statuto.
Art. 12 (DOVERI DEI SOCI)
L'appartenenza al "G.A.M" comporta:
-
a. L'accettazione e l'osservanza
delle norme del presente Statuto;
-
b. Il dovere morale di
iscriversi ad una delle organizzazioni sindacali
che rappresentano gli Agenti di Assicurazioni
sul territorio nazionale.
-
c. L'impegno al versamento dei
contributi associativi e di solidarietà fissati
dal Consiglio Direttivo, nei termini e nei modi
che dallo stesso saranno comunicati;
-
d. L'accettazione e l'osservanza
degli accordi collettivi stipulati dal “G.A.M.”;
-
e. L'accettazione e l'osservanza
delle deliberazioni degli Organi Statutari;
-
f. La partecipazione a tutte le
attività ed azioni sindacali deliberate dal
“G.A.M.”;
-
g. La partecipazione alle
Assemblee convocate dai vari Organi Statutari;
-
h. L'impegno di portare a
conoscenza degli Organi Statutari ogni fatto o
notizia che possa risultare di interesse
generale per gli associati.
Art. 13 (INOSSERVANZA DEI DOVERI ASSOCIATIVI)
Gli associati che contravvengano ai doveri
stabiliti dal presente Statuto potranno essere sottoposti a
provvedimenti sanzionatori assunti dal Collegio dei Probiviri
secondo le norme previste dal presente Statuto.
Art. 14 (CONTRIBUTI ASSOCIATIVI)
Ogni iscritto al “G.A.M.” è tenuto al versamento
della quota di iscrizione e delle quote ordinarie, straordinarie
e dei contributi relativi agli interventi di solidarietà,
stabiliti periodicamente dal Consiglio Direttivo, su proposta
della Giunta, la quale provvederà a comunicare, altresì, i
termini e le modalità di pagamento.
I contributi versati dagli associati non sono rivalutabili e non
sono trasmissibili a terzi.
Art. 15 (MOROSITA’)
Il socio che non versi le quote sociali
ordinarie e/o straordinarie e di solidarietà determinate dal
Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni dalle scadenze
stabilite, è considerato moroso.
La Giunta Esecutiva Nazionale inviterà il socio, previa lettera
raccomandata A.R., a sanare la morosità, maggiorata di una
penale che verrà determinata dal Consiglio Direttivo, entro
trenta giorni dal ricevimento della stessa; decorso inutilmente
detto ulteriore termine il socio verrà considerato decaduto.
Art. 16 (PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
ORDINARIO)
La qualifica di socio ordinario si perde:
-
a) Per cessazione del mandato
per raggiunti limiti di età, salvo quanto
previsto dall’art.59);
-
b) Per cessazione volontaria del
mandato o il venir meno della delega allo
svolgimento dell’attività di intermediazione
assicurativa di cui all’Art. 1 del presente
Statuto.
-
c) Per dimissioni volontarie dal
“G.A.M.” che devono essere comunicate a mezzo
lettera raccomandata A.R. alla Segreteria del
Gruppo entro il 31 dicembre di ogni anno ed
avranno effetto dal 1 gennaio dell’anno
successivo.
-
d) Per morte dell’Associato;
-
e) Per le cause previste
dall'art. 15 (morosità)
-
f) Per espulsione dal “G.A.M.” a
seguito di provvedimento non appellato al
Collegio dei Probiviri o confermato per effetto
di sentenza dell’Arbitro Rituale d’Equità.
Qualora il socio si avvalesse della Clausola
Compromissoria - Arbitrato Rituale d’Equità -,
fermo restando l’obbligo alla continuazione del
pagamento delle quote associative, continuerà a
godere della qualifica di socio sino alla data
della sentenza definitiva.
-
g) Per revoca del mandato per
giusta causa, operata dalla Mandante. Qualora il
socio appellasse tale provvedimento, continuerà
a godere di tutti i diritti e sarà sottoposto a
tutti i doveri previsti dal presente Statuto
sino alla data in cui la revoca sia stata
confermata con sentenza passata in giudicato.
Durante tale periodo, fermo restando l’obbligo
alla continuazione del pagamento delle quote
associative, nella misura minima stabilita dal
Consiglio Direttivo, il socio rimane sospeso da
qualunque carica statutaria o eventuale incarico
ricoperto nell’ambito del “G.A.M.”, solo nel
caso in cui le contestazioni avessero valenza di
natura penale.
L’associato che dovesse essere oggetto di una
revoca “ad nutum” operata dalla Mandante, non perderà la
qualifica di socio.
Lo stesso, sino a sua diversa volontà, da manifestare ai sensi
dell’art. 9 del presente Statuto, continuerà a godere di tutti i
diritti e sarà sottoposto a tutti i doveri statutari. Durante
tale periodo, fermo restando l’obbligo alla continuazione del
pagamento delle quote associative, nella misura minima
stabilita, è facoltà del Consiglio Direttivo sospendere
l’associato da eventuali incarichi statutari e non ricoperti.
Per tutti i casi non diversamente disciplinati dal presente
articolo, la perdita della qualifica di socio, che non esonera
l’associato dal pagamento di eventuali quote arretrate, comporta
la contestuale decadenza da eventuali incarichi e/o cariche
statutarie.
Gli associati, che abbiano comunque cessato di appartenere al
“G.A.M.” non potranno richiedere in restituzione i contributi
versati, né potranno vantare alcun diritto sul patrimonio
dell’Associazione .
TITOLO IV
(Organi Statutari)
Art. 17 (ORGANI)
Sono Organi Statutari del “G.A.M.”:
a. L'Assemblea Generale;
b. Il Consiglio Direttivo;
c. La Giunta Esecutiva Nazionale;
d. Il Presidente;
e. I Vicepresidenti;
f. Le Assemblee Regionali;
g. Il Rappresentante Regionale;
h. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
i. Il Collegio dei Probiviri;
L'ASSEMBLEA GENERALE
L'ASSEMBLEA GENERALE
Art. 18 (ASSEMBLEA GENERALE)
L'Assemblea Generale è il supremo Organo del
“G.A.M.”. E’ composta da tutti i soci ordinari in regola con il
pagamento delle quote associative e dai soci
benemeriti, e stabilisce l'indirizzo politico programmatico del
Gruppo.
L’Assemblea Generale può essere Ordinaria e
Straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria:
a. Esamina il bilancio preventivo e quello
consuntivo annuale predisposto della Giunta Esecutiva Nazionale
e
ne delibera le eventuali approvazioni;
b. Esamina e dibatte la relazione morale e
finanziaria predisposta dalla Giunta Esecutiva;
c. Delibera ogni altro argomento posto
all’ordine del giorno.
d. Elegge, ogni biennio, fra i soci ordinari e
benemeriti aventi diritto al voto:
1. undici componenti della Giunta Esecutiva
Nazionale, con le modalità previste dai successivi articoli del
presente Statuto e dal Regolamento.
2. quattro componenti il Collegio dei Probi
Viri, di cui tre effettivi ed uno supplente;
3. quattro componenti il Collegio dei Revisori
dei Conti, di cui tre effettivi ed uno supplente;
L’assemblea Straordinaria:
e. Delibera le modifiche statutarie in
conformità ai principi fondamentali del presente Statuto ed alle
norme
di legge;
f. Delibera le modifiche del Regolamento di
attuazione dello Statuto;
g. Delibera lo scioglimento dell'Associazione.
h. Delibera ogni altro argomento posto
all’ordine del giorno.
Art. 19 (CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE)
L'Assemblea Generale, deve essere convocata dal
Presidente ovvero, in caso di suo impedimento
permanente, morte o dimissioni, dal vice
Presidente vicario o, in mancanza, dall’altro vice Presidente o,
in
mancanza, dal componente di Giunta più anziano
di età:
1. in via ordinaria:
a. ogni anno, per l’esame del bilancio
preventivo e consuntivo e relative eventuali approvazioni, salvo
quanto
previsto dal successivo art. 23;
b. ogni biennio per l’elezione di tutti gli
Organi Statutari;
2. in via straordinaria, ogni qualvolta il
Consiglio Direttivo, o almeno un terzo degli iscritti, ne
facciano
motivata richiesta scritta al Presidente che
dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla stessa.
L’Assemblea Generale dei soci, sia in via
ordinaria che in via straordinaria può essere svolta anche in
Audio/Videoconferenza, con intervenuti dislocati
in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con
le modalità previste dal Regolamento di
Attuazione del presente Statuto.
Art. 20 (MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELLE
ASSEMBLEE)
La convocazione dell'Assemblea Generale deve
essere fatta almeno trenta giorni prima del giorno fissato per
la riunione, mediante avviso spedito agli
Associati con Raccomandata A.R. ovvero con qualunque altro mezzo
idoneo a certificare l’avvenuta ricezione e ad
assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da
trattare; l’avviso deve contenere l'indicazione
del luogo, del giorno e dell'ora in cui si tiene la riunione e
l'elenco degli argomenti da trattare.
Art. 21 (VALIDITA’ DELLE ASSEMBLEE)
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:
in prima convocazione, allorquando siano
presenti, o rappresentati per delega, il cinquanta per cento più
uno
degli aventi diritto al voto;
in seconda convocazione, che può essere fissata
a distanza di non meno di un'ora dalla prima ed indicata
sullo stesso avviso di convocazione, qualunque
sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.
L'Assemblea straordinaria è validamente
costituita:
in prima convocazione, allorquando siano
presenti, o rappresentati per delega, i due terzi degli iscritti
aventi
diritto al voto;
in seconda convocazione, che può essere fissata
a distanza di non meno di un'ora dalla prima ed indicata
sullo stesso avviso di convocazione, quando
siano presenti, o rappresentati per delega, il cinquanta per
cento più uno degli iscritti aventi diritto al
voto.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono
valide se assunte con parere favorevole della maggioranza dei
Soci presenti o rappresentati per delega.
Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria,
fatta eccezione per il caso di scioglimento del “G.A.M.”,
disciplinato da specifico articolo nel presente
Statuto, sono valide quando raccolgono il parere favorevole di
maggioranza dei soci presenti o rappresentati
per delega. L'Assemblea straordinaria non interrompe il
decorso del precedente mandato agli Organi
Statutari, a patto che non si tratti di Assemblea elettiva, nel
qual caso il mandato conferito ai nuovi Organi
Statutari decorre dalla data dell'Assemblea Straordinaria.
Art. 22 (LIMITI DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA
GENERALE)
L'Assemblea Generale non può deliberare su
argomenti non indicati nell'ordine del giorno.
Art. 23 REFERENDUM POSTALE (Consenso espresso
per iscritto)
Fatta eccezione per l’elezione degli Organi
Statutari e dello scioglimento del “G.A.M.”, per i quali è
obbligatorio seguire il metodo assembleare, il
Consiglio Direttivo, nei casi in cui lo ritenga necessario, può
interpellare e sottoporre ai soci questioni di
particolare rilevanza e urgenza o eventuali modifiche
statutarie,
mediante metodo del consenso espresso per
iscritto.
Le decisioni assunte con tale procedura,
definita Referendum Postale o consenso espresso per iscritto,
disciplinata dal Regolamento di Attuazione del
presente Statuto, hanno la stessa efficacia di quelle assunte
da un’Assemblea Ordinaria o Straordinaria.
Art. 24 (MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DI VOTO)
Le modalità di partecipazione, di voto e di
svolgimento delle Assemblee Generali sono disciplinate dal
Regolamento di attuazione del presente Statuto.
Art. 25 (DELEGHE)
Ogni partecipante ha diritto ad un voto. Il voto
può essere delegato purché avvenga per iscritto con delega
semplice. Ciascun partecipante non può far
valere più di due deleghe.
Art. 26 (RAPPRESENTANZA DELL'ASSEMBLEA)
L'Assemblea Generale elegge il proprio
Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, la Commissione di
scrutinio e la Commissione per la mozione finale
secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione
del presente Statuto.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 27 (CONSIGLIO DIRETTIVO)
Il Consiglio Direttivo è l'Organo politico del
"G.A.M.". Attua gli indirizzi e le direttive politiche espresse
dall’Assemblea Generale dei soci.
E’ composto dagli undici membri della Giunta
Esecutiva Nazionale eletti dall’Assemblea Generale e dai
rappresentanti regionali. E’ presieduto dal
Presidente del “G.A.M.” ed in sua assenza dal Vice Presidente
vicario. Dura in carica due anni.
Art. 28 (OBBLIGHI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO)
All’atto del suo insediamento, il Consiglio
Direttivo elegge, tra i membri eletti dall’Assemblea dei soci e
con le
norme previste dal Regolamento di Attuazione del
presente Statuto, il Presidente ed i Vicepresidenti del
“G.A.M.”.
Il Consiglio Direttivo deve:
a) Riunirsi almeno tre volte l'anno;
b) Riunirsi ogni qualvolta il suo Presidente,
per propria iniziativa, ovvero un terzo dei suoi componenti ne
faccia richiesta scritta, nella quale devono
essere indicati gli argomenti da trattare; in tal caso il
Consiglio
Direttivo dovrà essere convocato entro 15 giorni
dalla richiesta stessa.
c) Sviluppare, tramite la Giunta Esecutiva
Nazionale, le scelte di politica generale deliberate
dall’Assemblea
Generale e vigilare sulla corretta attuazione
delle delibere consiliari;
d) Deliberare, a maggioranza dei suoi
componenti:
1. l’eventuale richiesta di convocazione
dell’Assemblea Straordinaria;
2. l’eventuale convocazione di una Assemblea
Ordinaria e/o Straordinaria tramite audio/video conferenza;
3. se sottoporre a referendum postale fra gli
associati, questioni di particolare rilevanza o eventuali
modifiche statutarie;
4. in merito alle operazioni previste dall'Art.
4 lettera l);
5. il Regolamento per gli Interventi di
Solidarietà e le relative variazioni;
6. il conferimento del titolo di “Socio
Benemerito” sulla base di quanto previsto dall’Art. 10 c) dello
Statuto.
e) Deliberare, a maggioranza dei presenti:
1. La ratifica della nomina dei soci, proposti
dal Presidente, a rivestire la carica di Segretario e Tesoriere
del
"G.A.M. ";
2. La ratifica del bilancio preventivo e
consuntivo annuale predisposto dalla Giunta Esecutiva Nazionale
da
sottoporre all’Assemblea Generale dei soci;
3. l'importo delle quote annuali di iscrizione
al Gruppo degli Associati ordinari e degli associati Senior;
4. l'entità dei rimborsi spese per i componenti
di tutti gli Organi e delle Commissioni, su proposta motivata
della Giunta;
5. la ratifica dei provvedimenti adottati dalla
Giunta Esecutiva Nazionale, nei casi di estrema urgenza;
6. l’accorpamento di Regioni limitrofe, sulla
base di esplicita richiesta degli associati della Regione da
accorpare.
7. la data ed il luogo dell'Assemblea Generale
ordinaria e straordinaria dei soci;
8. il trasferimento di soci, tra Regione di
appartenenza geografica a Regione limitrofa, su richiesta del
socio;
9. le proposte di modifica delle norme
statutarie;
10. eventuali trasferimenti degli uffici
operativi di segreteria;
11. il contributo annuale ad ogni singola
Regione per il funzionamento delle Assemblee Regionali.
12. l’assistenza agli iscritti ed eventualmente
i loro eredi nelle vertenze con l'Impresa, concordando con gli
stessi forme e modi, anche qualora queste
sorgessero dopo la cessazione del mandato.
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve
essere redatto apposito verbale che, all’apertura dei lavori
della
successiva riunione, deve essere approvato a
maggioranza.
Art. 29 (FACOLTA’ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)
Il Consiglio Direttivo può:
a. esercitare, in caso di urgenza, i poteri
dell'Assemblea Generale, con riserva di ratifica da parte di
quest'ultima, da effettuarsi entro 120 giorni
dalla data di assunzione della delibera. Gli atti compiuti a
tale
titolo decadranno a tutti gli effetti il
centoventesimo giorno successivo alla data della delibera se non
sia
intervenuta la ratifica dell'Assemblea Generale.
b. revocare la fiducia al Presidente e/o al
Vicepresidente vicario e/o all’altro Vicepresidente mediante
mozione motivata e votata, a maggioranza
semplice, per appello nominale, per ciascuna delle persone
indicate nella mozione. La mozione di sfiducia
deve essere firmata dalla maggioranza dei componenti il
Consiglio Direttivo e non può essere posta in
discussione prima che siano trascorsi quindici giorni dalla sua
presentazione. Se il Consiglio Direttivo, in
tale seduta, dovesse approvare la mozione di sfiducia presentata
ad uno o più componenti, dovrà provvedere nella
stessa seduta, mediante nuova votazione, alla sostituzione
dei membri sfiduciati. I membri sfiduciati
decadono dalla carica ma rimangono componenti della Giunta
Esecutiva Nazionale.
c. Nominare, in caso di estrema e comprovata
necessità e/o quando ragioni di opportunità sindacale lo
richiedano, un Commissario Straordinario per la
gestione ordinaria e straordinaria del Gruppo. Tale decisione
dovrà essere approvata dai tre quarti dei
presenti. Il Consiglio Direttivo dovrà contestualmente
specificare e
conferire i poteri, fissando anche la data
dell’Assemblea Straordinaria che non potrà essere celebrata
oltre
sei mesi dal conferimento della nomina.
d. Autorizzare il Presidente ad avvalersi di
consulenze legali, amministrative o economiche/finanziarie per
questioni di particolare rilevanza associativa.
Art. 30 (CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO)
II Consiglio Direttivo è convocato, per la prima
volta, entro ventiquattro ore dalla chiusura dell'Assemblea
Generale che lo ha eletto, dal Presidente di
detta Assemblea. Successivamente è di norma convocato dal
Presidente del “G.A.M.”, di propria iniziativa,
oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi
componenti. La convocazione viene fatta mediante
avviso spedito almeno venti giorni prima della riunione
con raccomandata A.R. ovvero con qualunque altro
mezzo idoneo a certificare l’avvenuta ricezione e ad
assicurare la tempestiva informazione sugli
argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine
può
essere ridotto a non meno di cinque giorni.
L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e
dell'ora della riunione, nonché l'elenco degli
argomenti da trattare.
Art. 31 (VALIDITÀ RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO)
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide:
- in prima convocazione, quando siano presenti i
tre quarti dei componenti. Qualora la cifra ottenuta fosse
decimale deve essere arrotondata per eccesso
all’unità intera.
- in seconda convocazione, che può essere
fissata a distanza di non meno di un’ora dalla prima e sullo
stesso
avviso di convocazione, quando sia presente la
maggioranza dei suoi componenti. Qualora la cifra ottenuta
fosse decimale deve essere arrotondata per
eccesso all’unità intera.
Fatta eccezione per il Rappresentante Regionale
che può essere sostituito dal suo vice, i membri del
Consiglio Direttivo non possono rilasciare
delega per la riunione.
Art. 32 (DECADENZA DEL CONSIGLIO)
Fatta eccezione per i Delegati Regionali, la cui
decadenza e sostituzione è disciplinata dal successivo art. 39,
in caso di impedimento permanente, morte,
dimissioni, e/o espulsione di uno o più membri vengono cooptati
dal Presidente, in loro sostituzione, i primi
non eletti in occasione dell’ultima Assemblea Generale.
Qualora il numero dei posti vacanti in Consiglio
Direttivo fosse contemporaneamente la maggioranza dei
suoi eletti, l'intero Consiglio decade e deve
essere convocata un'Assemblea Generale straordinaria elettiva,
entro sessanta giorni, che dovrà rieleggere
tutti gli Organi Statutari.
In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, la
Giunta Esecutiva Nazionale resta in carica per l'ordinaria
amministrazione, fino al rinnovo degli Organi
Statutari.
Art. 33 (VOTAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO)
Ad eccezione delle mozioni di sfiducia che
devono essere votate per appello nominale, per ciascuna delle
persone sfiduciate ed approvate a maggioranza
semplice, è in facoltà del Consiglio Direttivo stabilire, a
maggioranza semplice, di adottare, sui singoli
argomenti da trattare, criteri di votazioni diversi che possono
essere per alzata di mano, per appello nominale
o a scrutinio segreto. In caso di parità di voti prevale il voto
di chi presiede il Consiglio.
LA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE
Art. 34 (GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE)
La Giunta Esecutiva Nazionale è l'organo
esecutivo dell' “G.A.M.”. Dura in carica due anni ed è composta
dagli undici membri eletti dall’Assemblea
Generale.
La Giunta Esecutiva Nazionale deve essere
convocata dal Presidente almeno sei volte l’anno, oppure quando
la maggioranza dei suoi componenti ne facciano
motivata richiesta scritta al Presidente. In tal caso la
convocazione dovrà avvenire entro e non oltre
cinque giorni dalla richiesta.
La prima riunione della Giunta Esecutiva
Nazionale deve avvenire entro trenta giorni dalla data
dell'elezione.
La Giunta Esecutiva Nazionale è convocata almeno
cinque giorni prima della riunione mediante telegramma
o telefax o e.mail, ovvero con qualunque altro
mezzo idoneo a certificare l’avvenuta ricezione e ad assicurare
la tempestiva informazione sugli argomenti da
trattare. Detto termine è ridotto in caso di urgenza.
La Giunta Esecutiva Nazionale è validamente
costituita quando siano presenti almeno sei componenti.
Le decisioni della Giunta Esecutiva Nazionale
sono sempre assunte con votazione palese. In caso di parità di
voti prevale il voto di chi presiede.
Non sono ammesse deleghe.
In caso di dimissioni di uno o più membri di
Giunta subentrano nella carica i primi dei non eletti
nell’Assemblea Generale.
Art. 35 (OBBLIGHI E COMPETENZE DELLA GIUNTA
ESECUTIVA NAZIONALE)
La Giunta Esecutiva Nazionale coordina ed esegue
tutti i lavori del Gruppo in attuazione dello Statuto e
nell’interesse dei soci. In particolare:
a. Coadiuva il Presidente e, in caso di suo
impedimento, il Vice Presidente Vicario nell’attuazione degli
indirizzi, della politica e delle delibere
espresse dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo.
b. Coadiuva il Presidente e, in caso di suo
impedimento, il Vice Presidente Vicario nell’attuazione delle
direttive delle organizzazioni sindacali di
categoria;
c. Adempie a tutte le funzioni demandatele dal
Consiglio Direttivo;
d. Esercita in caso di estrema urgenza, le
funzioni del Consiglio Direttivo con riserva di ratifica, da
parte di
quest'ultimo. Gli atti compiuti al presente
titolo decadranno a tutti gli effetti il 30° giorno successivo
se non
sia intervenuta la ratifica del Consiglio
Direttivo.
e. Nomina i componenti delle Commissioni.
f. Decide l’ammissione dei nuovi soci ordinari e
senior.
g. Predispone, per il tramite del Presidente,
coadiuvato dal Tesoriere, il bilancio preventivo e quello
consuntivo da sottoporre alla ratifica del
Consiglio Direttivo entro il 31 marzo di ogni anno.
h. Dispone eventuali erogazioni agli associati
nei casi previsti dal Regolamento per gli Interventi di
Solidarietà.
i. Delibera l'eventuale assunzione e/o
licenziamento del personale dipendente del “G.A.M.”;
j. Contesta ai soci la loro morosità e
l'eventuale loro decadenza;
k. Nomina la Commissione Verifica poteri per gli
adempimenti relativi alle Assemblee Generali;
l. Propone al Consiglio Direttivo:
1. l'ammontare delle quote annuali del Gruppo;
2. l'ammontare dei rimborsi spese per i
componenti di tutti gli Organi e per i componenti delle
commissioni
tecniche;
3. le modifiche al Regolamento per gli
Interventi di Solidarietà.
Ai membri della Giunta Esecutiva Nazionale
possono essere affidate, su delega del Presidente, specifiche
competenze. Sui risultati della loro attività, i
componenti riferiranno periodicamente alla Giunta e, qualora
richiesto, anche al Consiglio Direttivo.
Di ogni riunione della Giunta Nazionale
Esecutiva deve essere redatto apposito verbale che ,
all’apertura dei
lavori della successiva riunione, deve essere
approvato a maggioranza.
IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE
Art. 36 (PRESIDENTE)
E' il legale rappresentante del “G.A.M.” di
fronte a terzi e alla legge e rappresenta l'unità
dell'associazione.
Il “G.A.M.” garantisce la piena tutela, anche
legale, del Presidente eventualmente perseguito per atti
compiuti nell'esercizio delle legittime funzioni
associative.
II Presidente viene eletto dal Consiglio
Direttivo fra i membri eletti dall'Assemblea Generale, con le
modalità
previste dal Regolamento di attuazione del
presente Statuto.
Rappresenta il “G.A.M.” in seno alle
organizzazioni sindacali.
Presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta
Esecutiva Nazionale.
Sovrintende alle attività dell’Associazione e
all’esecuzione delle delibere degli Organi Sociali.
Il Presidente, fatta eccezione per le riunioni
del Collegio dei Probi Viri, può partecipare alle riunioni di
tutti gli
Organi dell’Associazione, comprese le riunioni
delle Commissioni Tecniche.
Il Presidente ha facoltà di convocare e/o di
partecipare alle Assemblee Regionali o Interregionali.
Il Presidente, al fine di ottimizzare il lavoro
dei componenti della Giunta Esecutiva Nazionale, può attribuire
loro specifiche deleghe.
Il Presidente è responsabile della Segreteria e
della Tesoreria.
Il Presidente deve:
a. Convocare il Consiglio Direttivo almeno tre
volte all'anno;
b. Convocare l'Assemblea Ordinaria e/o
Straordinaria;
c. Presiedere, sino alla costituzione
dell'Ufficio di Presidenza, le Assemblee Generali;
d. Sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo
i soci indicati a ricoprire l'incarico di Segretario e di
Tesoriere,
secondo le modalità previste dallo Statuto;
e. Convocare la Giunta Esecutiva Nazionale
almeno sei volte l'anno;
f. Sovrintendere al lavoro della Segreteria,
della Tesoreria ed al funzionamento delle commissioni;
g. Coordinare l'attività degli Organi del gruppo
nello spirito e secondo le norme del presente Statuto;
h. Presiedere le riunioni della Giunta e del
Consiglio Direttivo;
i. Promuovere, su indicazione del Consiglio
Direttivo, i referendum postali e/o sistemi equivalenti nei casi
previsti dallo Statuto;
j. Adempiere a tutte le altre funzioni che gli
sono demandate dal Consiglio Direttivo.
Art. 37 (VICEPRESIDENTI)
I Vicepresidenti vengono eletti dal Consiglio
Direttivo fra gli 11 membri eletti dall’Assemblea Generale.
Coadiuvano il Presidente in tutte le funzioni a
lui attribuite ed in caso di impedimento di quest'ultimo, il
Vicepresidente vicario svolge tutte le funzioni
di pertinenza del Presidente.
In caso di impedimento permanente, morte e/o
dimissioni del Presidente la funzione viene assunta
temporaneamente, sino a nuova elezione, dal
Vicepresidente vicario.
LE ASSEMBLEE REGIONALI
Art. 38 (ASSEMBLEE REGIONALI)
Le Assemblee Regionali riuniscono gli associati
di ciascuna Regione o gruppo di Regioni limitrofe, come
meglio definito nell’articolo che segue.
Il “G.A.M.”, al fine di favorire gli incontri e
le attività sui territori regionali, contribuisce annualmente
alle
spese organizzative, destinando alle stesse una
somma, in funzione del numero degli iscritti per Regione, la
cui entità viene determinata annualmente dal
Consiglio Direttivo.
Le Assemblee Regionali hanno il compito di:
- proporre al Consiglio Direttivo tutte le varie
istanze degli associati della Regione;
- operare per la corretta applicazione delle
delibere del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva
Nazionale.
Le Assemblee Regionali, da tenersi ogni qual
volta viene convocato il Consiglio Direttivo, possibilmente
prima
dello svolgimento dello stesso,sono convocate e
presiedute dal o dai Rappresentanti Regionali in carica. La
convocazione, che deve contenere l’indicazione
del luogo, del giorno, dell’ora e gli argomenti da trattare,
deve essere fatta almeno sette giorni prima
della riunione, anche via telefax o e.mail. e deve essere
trasmessa per conoscenza alla Segreteria del
“G.A.M.”. Detto termine è ridotto a quattro giorni in caso di
urgenza.
Il rappresentante regionale che non ottempera a
tali obblighi senza giustificato motivo per due volte
consecutive decade dalla carica e non potrà
essere rieletto sino alla data della successiva Assemblea
Generale.
Le assemblee regionali sono validamente
costituite:
- in prima convocazione, quando siano presenti o
rappresentati per delega almeno la metà più uno di coloro
che abbiano diritto a parteciparvi;
- in seconda convocazione, che può essere
fissata a distanza di non meno di un’ora dalla prima e sullo
stesso
avviso di convocazione, quando siano presenti o
rappresentati per delega almeno un terzo di coloro che
abbiano diritto a parteciparvi.
Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza
dei presenti.
Il socio della Regione, impossibilitato a
partecipare, dovrà giustificare la sua assenza al rappresentante
regionale e potrà rilasciare delega per la
partecipazione all’Assemblea Regionale solo ad altro socio della
stessa Regione.
Ogni socio non potrà avere più di una delega.
Di ogni Assemblea Regionale deve essere redatto
apposito verbale che, sottoscritto dal Delegato Regionale,
deve essere inviato alla segreteria del “G.A.M.”
entro 5 giorni dalla data della riunione.
All’apertura dei lavori dell’Assemblea Regionale
successiva, il suddetto verbale deve essere approvato a
maggioranza.
Le Assemblee regionali, appositamente convocate,
possono revocare la fiducia al delegato regionale. La
richiesta di mozione di sfiducia deve essere
motivata e firmata dalla maggioranza degli associati della
Regione e votata, per appello nominale, a
maggioranza semplice.
Per la sostituzione del rappresentante regionale
sfiduciato la procedura è quella indicata nel successivo art.
39.
Le Regioni o gruppi di Regioni sono attualmente
così suddivise:
1. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
2. LOMBARDIA
3. LIGURIA
4. TRENTINO - VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA
5. EMILIA E ROMAGNA
6. TOSCANA
7. MARCHE
8. UMBRIA
9. LAZIO
10. ABRUZZO E MOLISE
11. CAMPANIA
12. PUGLIA E BASILICATA
13. CALABRIA
14. SICILIA
15. SARDEGNA
Art. 39 (RAPPRESENTANTI REGIONALI)
Ogni Regione che abbia un minimo 10 iscritti, in
rappresentanza di almeno 6 Agenzie, ha diritto ad
esprimere il proprio rappresentante Regionale ed
un suo vice.
Qualora in una Regione non si raggiungano i
minimi sopracitati, il Consiglio Direttivo, sulla base della
volontà
espressa dai soci di quella Regione, deciderà
l’eventuale accorpamento della stessa con la Regione limitrofa
indicata. Il Rappresentante Regionale della
Regione accorpante rappresenterà le due Regioni.
Ogni Regione che abbia un numero di iscritti
superiore ad 90 avrà diritto di esprimere due Rappresentanti
Regionali. Le Regioni con più di 180 iscritti
avranno diritto ad esprimere tre Rappresentanti Regionali. Tale
numero rappresenta anche il limite massimo di
Rappresentanti Regionali per singola Regione.
Ogni Regione o gruppo di Regioni, elegge, a
scrutinio segreto ed a maggioranza semplice, i propri
Rappresentanti Regionali ed i loro vice.
Sarà considerato Vice Rappresentante Regionale e
avrà diritto a rappresentare la Regione nel Consiglio
Direttivo, in caso di impedimento del
Rappresentante Regionale, il socio che, al termine delle
votazioni,
risulterà primo dei non eletti.
Le Regioni che, per effetto del numero degli
associati, esprimono più Rappresentanti Regionali, dovranno
eleggere un pari numero di Vice Rappresentanti.
I Rappresentanti Regionali devono essere eletti
almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Generale che ha
all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche
sociali. Subentrano nella carica nella prima riunione del
Consiglio
Direttivo.
In caso di decadenza, per qualsiasi ragione,
dalla carica di Rappresentante Regionale gli subentra il primo
dei non eletti risultante dal verbale di
Assemblea Regionale. Qualora sussistesse l’impossibilità di
attuazione
di detta norma, per mancanza e/o esaurimento di
nominativi che abbiano riportato voti nell’elezione dei
Rappresentanti Regionali, il Presidente del
“G.A.M.” dovrà convocare un'apposita Assemblea Regionale per
procedere alla nuova elezione del o dei
Rappresentanti Regionali.
Al Rappresentante Regionale compete in
particolare:
a) Sviluppare e promuovere la partecipazione
degli iscritti alla vita del Gruppo, strutturando eventualmente
la propria Regione in Commissioni di lavoro che
potranno essere anche in collegamento con quelle nazionali
o con istanze territoriali più ristrette;
b) Promuovere, attuare e sviluppare le finalità
del Gruppo, curando il collegamento fra i soci della Regione e
gli Organi Statutari;
c) Curare la capillare diffusione delle
decisioni della Giunta e del Consiglio Direttivo;
d) Inviare al Consiglio Direttivo le istanze
degli Agenti del territorio di sua competenza;
e) Relazionare e discutere nelle riunioni
regionali sulle delibere assunte dal Consiglio Direttivo,
coordinando,
per quanto di sua competenza, l'attuazione delle
stesse;
f) Mantenere costanti i rapporti con la
Presidenza del Gruppo sottoponendo alla stessa eventuali
vertenze di
natura individuale, nonché eventuali problemi di
carattere tecnico, commerciale ed amministrativo che
dovessero sorgere a seguito di direttive
impartite dalla Mandante.
g) Segnalare al Presidente del “G.A.M.”
l’eventuale inosservanza dei doveri associativi dei soci della
propria
Regione.
h) Il Rappresentante Regionale deve:
1) Convocare, in via ordinaria, l'Assemblea
regionale almeno quattro volte l'anno preferibilmente prima
dello
svolgimento dei Consigli Direttivi.
2) Convocare, in via straordinaria, l'Assemblea
regionale quando ne faccia richiesta almeno 1/3 degli
associati. L'Assemblea, in tal caso, sarà
convocata entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora il
Fiduciario non ottemperi a tale obbligo,
l'Assemblea sarà convocata dal Presidente del Gruppo.
3) Trasmettere alla segreteria del “G.A.M.”,
entro cinque giorni dalla riunione, il verbale dell'Assemblea
Regionale.
4) Predisporre ed inviare alla segreteria del
“G.A.M.”, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto delle
spese sostenute per il funzionamento
dell’Assemblea Regionale dell’annualità precedente.
Art. 40 INCOMPATIBILITA' DELLA CARICA
La funzione di Rappresentante Regionale è
incompatibile con quella di membro della Giunta Esecutiva
Nazionale eletta dall’Assemblea Generale o con
altre cariche di Organi Statutari.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 41 (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)
II Collegio dei Revisori dei Conti è eletto
dall'Assemblea Generale ed è composto da tre membri effettivi ed
uno supplente. Esso elegge il proprio Presidente
in occasione della sua prima riunione, che deve essere
convocata dal membro effettivo più anziano entro
ventiquattro ore dalla chiusura dell'Assemblea Generale
che lo ha eletto. Nella stessa riunione nomina
un Segretario. La funzione di membro del Collegio dei Revisori
dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra
funzione nell'ambito associativo.
Art. 42 (RIUNIONI)
II Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi
almeno una volta all'anno; può esercitare la sua funzione in
qualsiasi momento e può essere invitato a
partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale e del
Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Art. 43 (COMPETENZE)
II Collegio dei Revisori dei Conti esercita il
controllo sull'amministrazione dell’Associazione. Vigila sulla
corretta gestione dei fondi sociali ed accerta
che la tenuta dei documenti contabili sia regolare e conforme
alle norme di legge e del presente Statuto.
Accerta la rispondenza dei documenti contabili sociali con il
bilancio e verifica la congruenza e l'attinenza
dei costi con le reali funzioni associative. Esprime il suo
giudizio, con apposite relazioni, sul conto
consuntivo e sul conto preventivo predisposto dalla Giunta
Esecutiva Nazionale. Delle riunioni del Collegio
deve redigersi verbale da trascriversi su apposito registro.
Art. 44 (DELIBERAZIONI)
II Collegio dei Revisori dei Conti delibera a
maggioranza, per alzata di mano o per appello nominale le
proprie deliberazioni, motivandole. In caso di
impedimento temporaneo di un membro, deve essere
convocato, ad opera del Presidente del Collegio,
il membro supplente.
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 45 (COLLEGIO DEI PROBIVIRI)
II Collegio dei Probiviri è eletto
dall'Assemblea Generale ed è composto da tre membri effettivi ed
uno
supplente. Esso elegge il proprio Presidente in
occasione della sua prima riunione, che deve essere
convocata dal membro effettivo più anziano entro
ventiquattro ore dalla chiusura dell'Assemblea Generale
che lo ha eletto. La funzione di membro del
Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra
funzione
nell'ambito associativo. La durata del mandato
del Collegio dei Probiviri è di due anni e coincide con quella
del Consiglio Direttivo.
Art. 46 (COMPETENZE)
II collegio dei probiviri esamina e giudica
questioni riguardanti:
a) La disciplina nell'ambito del Gruppo;
b) II comportamento morale, deontologico e
professionale degli iscritti;
c) Le controversie che dovessero sorgere fra gli
iscritti, fra gli iscritti e gli organi collegiali, o fra i
singoli
organi collegiali tra loro;
d) L'interpretazione autentica dello Statuto e
di ogni altra regolamentazione e/o delibera del Gruppo;
e) I casi non previsti dallo Statuto, su
richiesta degli Organi del Gruppo.
Art. 47 (INIZIATIVA DELLE AZIONI)
II Collegio agisce di propria iniziativa, su
segnalazione di qualsiasi interessato o per incarico delle parti
tra cui
è sorta la controversia. Segnalazioni ed
incarichi debbono avvenire per iscritto.
Art. 48 (TERMINI)
II Collegio dei Probiviri deve:
a) Entro 30 giorni dal ricevimento della
segnalazione o dell'incarico, inviare agli interessati la
contestazione
degli addebiti con lettera raccomandata A.R.;
b) Entro 45 giorni dall'invio delle
contestazioni, sentiti gli interessati, anche tramite memoria
scritta,
emettere decisione motivata, che potrà essere
assunta a semplice maggioranza anche in assenza di riscontri
dei deferiti;
c) Comunicare tale decisione, contestualmente,
anche al Presidente del Gruppo per quanto di sua
competenza.
Art. 49 (SANZIONI)
II Collegio dei Probiviri può Comminare le
seguenti sanzioni disciplinari:
a) Il richiamo scritto
b) la censura;
c) la sospensione temporanea da uno a dodici
mesi;
d) l'espulsione dal “G.A.M.”.
Art. 50 (EFFICACIA DELLE SANZIONI)
II provvedimento di cui al punto c) del
precedente articolo, se non appellato nei termini stabiliti al
successivo
art. 51, a far data dalla comunicazione dello
stesso, comporta la sospensione da ogni forma di
partecipazione associativa, nonché la perdita
del diritto ad eventuali erogazioni previste dal Regolamento per
gli interventi di solidarietà, fermo restando
l'obbligo del pagamento delle quote.
Il provvedimento di cui al punto d)
dell'articolo che precede, se non appellato nei termini
stabiliti al
successivo art. 51, a far data dalla
comunicazione dello stesso, comporta la decadenza da tutti i
diritti
previsti per i soci dal presente Statuto e la
rinuncia a favore del “G.A.M.” dei contributi versati, con
impossibilità di vantare diritti sulle quote
versate.
Art. 51 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ARBITRATO
RITUALE D’EQUITA’)
Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri,
su tutte le controversie insorte tra gli associati ovvero tra
gli
associati e gli Organi dell’Associazione, o fra
i singoli Organi, che abbiano ad oggetto diritti nascenti dal
rapporto associativo, è possibile ricorrere,
entro un mese dalla notifica della decisione, ad un Arbitro
Unico
nominato, su istanza di parte, dal Presidente
del Tribunale del luogo in cui l’Associazione ha la sede legale.
Tale arbitrato rituale sarà deciso secondo
equità e sarà vincolante per le parti direttamente interessate
alla
controversia, per gli Organi dell’Associazione e
per tutti gli associati.
La clausola arbitrale ha anche ad oggetto le
controversie promosse da amministratori, liquidatori ovvero nei
loro confronti e, in tal caso, essa, a seguito
dell’accettazione dell’incarico, è vincolante per costoro.
Non possono essere sottoposti ad arbitrato le
controversie per le quali la legge prevede l’intervento
obbligatorio del Pubblico Ministero e quelle
relative a diritti indisponibili.
TITOLO V
ALTRE CARICHE SOCIALI
(Il Segretario - Il Tesoriere - Le Commissioni -
Il Commissario Straordinario)
Art. 52 (SEGRETARIO)
La nomina del Segretario viene indicata dal
Presidente tra i membri della Giunta Esecutiva e ratificata dal
Consiglio Direttivo. Il Segretario risponde al
Presidente per gli atti compiuti nell'espletamento del suo
incarico. In particolare egli deve:
- Porre in essere tutte le attività ritenute
necessarie dalla Giunta Esecutiva Nazionale e dal Consiglio
Direttivo
per un ordinato funzionamento della segreteria.
- Verbalizzare tutte le riunioni della Giunte
Esecutiva oltreché quelle del Consiglio Direttivo.
- Collaborare con il Tesoriere e con la Giunta
Esecutiva Nazionale nella verbalizzazione del Bilancio annuale e
della relazione morale e finanziaria da
sottoporre all'Assemblea Generale.
In caso di impedimento permanente, morte e/o
dimissioni del Segretario in carica, il Consiglio Direttivo, su
indicazione del Presidente, provvede alla
ratifica del successore.
Art. 53 (TESORIERE)
La nomina del Tesoriere viene indicata dal
Presidente tra i tutti i soci del “G.A.M.” e ratificata dal
Consiglio
Direttivo. Il Tesoriere risponde al Presidente
per gli atti compiuti nell'espletamento del suo incarico. In
particolare egli deve:
- provvedere all'amministrazione e gestione dei
fondi ricavati in base alle delibere degli Organi;
- curare, in collaborazione con il Segretario
dell'Associazione, la tenuta e l'aggiornamento dei libri
contabili
che terrà a costante disposizione del
Presidente, dei componenti di Giunta e del Collegio dei Revisori
dei
Conti;
- curare la riscossione dei contributi
associativi;
- predisporre la redazione del bilancio annuale
consuntivo e quello preventivo che verrà sottoposto all’esame
ed all’approvazione del Consiglio Direttivo
inviandolo alla Giunta Esecutiva Nazionale, ed al Collegio dei
Revisori dei Conti.
In caso di impedimento permanente, morte e/o
dimissioni del Tesoriere in carica, il Consiglio Direttivo, su
indicazione del Presidente, provvede alla
ratifica del successore.
Art. 54 (COMMISSIONI)
Le Commissioni hanno il compito di elaborare i
programmi e gli scopi per i quali, secondo le esigenze, sono
state nominate dalla Giunta Esecutiva Nazionale.
I componenti delle Commissioni sono nominati
dalla Giunta Esecutiva Nazionale fra tutti i soci del “G.A.M.”,
compreso il Presidente Onorario.
All'interno di ciascuna Commissione la Giunta
Esecutiva Nazionale nomina un Coordinatore, cui spetta anche
il compito di convocare la Commissione stessa e
l'obbligo di redigere, entro 30 giorni dalla riunione, una
relazione scritta sui lavori svolti, da inviare
al Presidente e alla Giunta Esecutiva Nazionale.
Le Commissioni, per particolari e giustificati
motivi, possono chiedere alla Giunta Esecutiva di avvalersi di
consulenze esterne.
Art. 55 (COMMISSARIO STRAORDINARIO)
Il Commissario Straordinario viene nominato dal
Consiglio Direttivo sulla base di quanto previsto dall’art. 29
punto c. del presente Statuto e può essere
scelto liberamente anche tra i non soci del “G.A.M.”.
L'incarico di Commissario Straordinario, che può
essere conferito anche ad un Comitato di persone, non può
durare più di sei mesi dalla data del
conferimento e cesserà con la valida costituzione della prima
Assemblea
Generale Straordinaria successiva alla sua
nomina. L’Assemblea, con voto favorevole della maggioranza dei
soci presenti o rappresentati per delega, potrà
prorogare la gestione commissariale riaffidando tale incarico
alla stessa persona/e o ad altro/i.
Il Consiglio Direttivo potrà conferire aI
Commissario Straordinario i poteri di tutti gli Organi Statutari
o parte
di essi esplicitandoli sempre e comunque
chiaramente nella delibera di conferimento dell’incarico.
Il Commissario Straordinario, che è tenuto a
perseguire le finalità e gli scopi per i quali gli sono stati
conferiti
i poteri:
a. riferirà del proprio operato al Consiglio
Direttivo o, in caso di autoscioglimento di quest'ultimo,
all'Assemblea Generale Straordinaria successiva
alla propria nomina, cui si impegna, con l'accettazione
dell'incarico, a partecipare e a convocarla
entro sei mesi dalla data del conferimento del proprio mandato.
b. Disporrà dei fondi attribuitigli dal
Consiglio Direttivo per le spese ordinarie e per quelle
straordinarie.
c. Potrà liberamente avvalersi dell'operato di
terzi.
d. Ha facoltà, in caso di autoscioglimento del
Consiglio Direttivo, di convocare l'Assemblea Generale
Straordinaria.
e. Ha l’obbligo di convocare una Assemblea
Straordinaria, qualora un quinto dei soci iscritti al “G.A.M.”,
ne
faccia motivata richiesta scritta. In tal caso
dovrà provvedere entro trenta giorni dalla data della stessa
richiesta ed il suo mandato decadrà alla data
della celebrazione di tale Assemblea Straordinaria.
TITOLO VI
NORME GENERALI
(Cariche Sociali: eleggibilità' - durata -
decadenza - rimborsi)
Art. 56 (ELEGGIBILITA’)
Sono eleggibili per qualsiasi carica sociale
solo i soci in regola con le quote associative ordinarie e/o
straordinarie, nonché i soci benemeriti.
Non sono eleggibili per qualsiasi carica sociale
i soci plurimandatari che rivestano cariche statutarie
all'interno di altri Gruppi Aziendali.
I soci plurimandatari che dovessero ricoprire
cariche statutarie all'interno del “G.A.M.” decadranno
automaticamente dall'incarico se,
successivamente, eletti in Organi Statutari di altri Gruppi
Aziendali.
Art. 57 (DURATA)
Tutte le cariche degli Organi Statutari e delle
Commissioni durano un biennio e coloro che le rivestono sono
rieleggibili. Il biennio va computato dalla data
di chiusura dell'Assemblea Generale che ne ha sancito
l'elezione. Le cariche sono prorogate sino alla
data di apertura dell'Assemblea Generale che ha all'ordine del
giorno il rinnovo delle stesse.
Art. 58 (DECADENZA)
I componenti degli Organi Statutari e delle
commissioni che per due volte consecutive non intervengano alle
relative riunioni senza comprovato valido
motivo, come risultante dai verbali delle rispettive riunioni,
decadono automaticamente dalla carica. Il
provvedimento di decadenza verrà notificato agli interessati
dalla
Giunta Esecutiva.
Art. 59 (SOSTITUZIONE MEMBRI DECADUTI)
Fatta eccezione per il caso di collocamento in
quiescenza per raggiunti limiti di età, per la quale circostanza
i
membri manterranno, sino alla scadenza del
mandato in corso,la carica Statutaria ricoperta, qualora durante
il periodo di durata delle cariche vengano a
cessare o vengano sospesi, per qualsiasi motivo, uno o più
componenti degli Organi del Gruppo, subentra di
diritto il primo tra i soci non eletti nella votazione del
rispettivo Organo.
Qualora una delle cariche statutarie risultasse
vacante ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, per sospensione
temporanea del socio che la ricopriva,
l’associato subentrante ricoprirà la stessa sino a sentenza
definitiva
favorevole al socio sospeso.
Qualora venga a cessare il Presidente o il/i
Vicepresidenti, il Consiglio Direttivo dovrà procedere, entro 15
giorni, ad una nuova elezione per le cariche
vacanti con le modalità previste dal presente Statuto e dal
Regolamento.
La convocazione del Consiglio Direttivo, in
contemporanea vacanza della carica del Presidente e dei
Vicepresidenti, dovrà essere fatta dal
componente della Giunta Esecutiva più anziano per età, il quale
assumerà anche la funzione di Presidente
reggente.
I membri della Commissioni decaduti saranno
sostituiti con il sistema della cooptazione.
Art. 60 (RIMBORSI SPESE)
La funzione di membro di qualunque Organo del
“G.A.M.” o di qualunque Commissione, non è retribuita.
In ogni caso, ad ogni componente compete il
rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle sue
funzioni,
nei limiti delle delibere assunte dal Consiglio
Direttivo.
TITOLO VII
NORME FINALI
(Interventi di solidarietà, modifiche Statutarie
e scioglimento del «G.A.M.»
Art. 61 (INTERVENTI DI SOLIDARIETA’)
Il “G.A.M.”, in attuazione ai principi
fondamentali ed agli scopi sanciti dal presente Statuto, attua e
favorisce
forme di concreta solidarietà a favore dei
propri iscritti. I casi di intervento previsti e le relative
erogazioni,
per i quali tutti i soci sono obbligati, sono
disciplinati da un apposito Regolamento, denominato
Regolamento per gli Interventi di Solidarietà,
predisposto ed eventualmente aggiornato, annualmente, dal
Consiglio Direttivo.
ART. 62 (PRESIDENTE ONORARIO)
L’Assemblea Generale del “G.A.M.”, su proposta
motivata del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti,
può conferire ad un socio in quiescenza, che
abbia già ricoperto il ruolo di presidente del Gruppo e che
abbia
acquisito particolari meriti sia nei confronti
della categoria, sia nella conduzione e nell’affermazione
dell’Associazione stessa, il titolo di
Presidente Onorario dell’Associazione.
La carica di Presidente Onorario non ha scadenza
e rimane disponibile solo per morte, dimissione del
Presidente Onorario stesso o per richiesta
motivata di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto.
Il Presidente Onorario può partecipare a tutte
le Assemblee Generali, alle riunioni del Consiglio Direttivo e
della Giunta Esecutiva senza diritto di voto.
Art. 63 (MODIFICHE STATUTARIE)
II presente Statuto può essere modificato con le
modalità previste dall'Art.21, relativamente a quanto attiene
alle Assemblee Straordinarie o attraverso un
Referendum Postale con le relative modalità previste dal
Regolamento di Attuazione dello Statuto.
Art. 64 (SCIOGLIMENTO DEL”G.A.M.”)
Lo scioglimento del “G.A.M.” può essere
deliberato da una Assemblea Straordinaria validamente costituita
ai
sensi dell’Art. 21 del presente Statuto e con il
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento
devolverà il Patrimonio ad altra associazione/i con finalità
analoghe
o a fini di pubblica utilità.
Art. 65 (DOMICILIO)
Per “Domicilio”, a tutti gli effetti di legge,
si intende quello indicato dall’associato al momento
dell’iscrizione,
ovvero quello successivamente comunicato
attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare
la prova dell’avvenuto ricevimento.
Art. 66 (RINVIO ALLE NORME DI LEGGE)
Per quanto non previsto nel presente Statuto
varranno le norme, in quanto applicabili, previste dal Codice
Civile.
Art. 67 (NORMA TRANSITORIA)
In via transitoria troveranno applicazione le
disposizioni contenute all’Art. 8 dell’Atto Costitutivo.
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