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Statuto GAM

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STATUTO G.A.M.

TITOLO I

(Costituzione - Sede - Principi fondamentali - Scopi)

Art. 1 (COSTITUZIONE E SEDE)

E’ costituito con sede in Milano alla Via Tivoli 8 il Gruppo Agenti della Compagnia Milano Assicurazioni S.p.A., denominato GRUPPO AGENTI MILANO, in seguito più brevemente "G.A.M”.
Il “G.A.M” è costituito dalle persone fisiche che siano Agenti che ripetono il mandato della Compagnia Milano Assicurazioni S.p.A. o altra Compagnia alla stessa eventualmente subentrata nel mandato, ovvero da
persone fisiche, delegate allo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa da Società che ripetono il mandato della Compagnia Milano Assicurazioni S.p.A. o altra Compagnia alla stessa eventualmente
subentrata nel mandato.

Art. 2 (NATURA DELL 'ASSOCIAZIONE)

Il “G.A.M.”, è una libera e democratica Associazione che non ha connotazioni politiche o religiose e che non persegue fini di lucro.

Art. 3 (TUTELA DEGLI ORGANI STATUTARI)

Il “G.A.M.” garantisce la piena tutela, anche legale, a tutti i componenti gli Organi dell’Associazione che dovessero essere colpiti da qualsiasi provvedimento messo in atto dalla Mandante, che a giudizio del Consiglio Direttivo sia ritenuto vessatorio.
In tal caso i componenti gli Organi Statutari non perderanno la qualifica di soci ordinari e non decadranno dalle cariche statutarie ricoperte al momento del provvedimento stesso, salvo il caso di revoca per “giusta causa”, meglio disciplinato dall’art. 16, comma g, del presente Statuto.

Art. 4 (SCOPI)

Il “G.A.M.”, perseguendo gli scopi dei Sindacati Nazionali di categoria e quale interlocutore istituzionale della Milano Assicurazioni S.p.A. ha lo scopo di:

  • a) Tutelare gli interessi professionali e morali degli iscritti, sia collettivi che individuali, anche nei confronti della Mandante;

  • b) Stipulare accordi aziendali a livello generale e/o particolare, non contrastanti con i più generali accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali nazionali, vigilando anche sulla osservanza dei contratti e/o accordi collettivi in essere;

  • c) Assistere gli iscritti ed eventualmente i loro eredi nelle vertenze con la Mandante, nelle forme e nei modi che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuno, concordando con gli stessi forme e modi, anche qualora queste sorgessero dopo la cessazione del mandato.

  • d) Dirimere le controversie fra gli iscritti e fra questi e gli Organi Statutari.

  • e) Intervenire presso la Mandante al fine di migliorare i servizi organizzativi, tecnici ed amministrativi peragevolare il lavoro produttivo e gestionale delle Agenzie, ponendo a disposizione della stessa le esperienzetecniche, amministrative e gestionali dei propri associati;

  • f) Attuare e favorire forme di concreta solidarietà a favore degli iscritti;

  • g) Intraprendere iniziative atte a cementare lo spirito associativo degli iscritti;

  • h) Contribuire al miglioramento della conoscenza, formazione e qualificazione professionale degli iscritti;

  • i) Aderire ad una o più organizzazioni sindacali nazionali di categoria.

  • j) Mantenere il collegamento, nell'interesse degli iscritti, con le organizzazioni sindacali di categoria nazionali ed internazionali, affiancando, ove necessario, i suoi rappresentanti per la realizzazione concreta delle strategie;

  • k) Realizzare le direttive e perseguire gli obiettivi delle Organizzazioni Sindacali di categoria, fornendo loro ogni notizia che possa essere di interesse comune;

  • l) Compiere operazioni mobiliari, immobiliari finanziarie e commerciali necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi associativi, ivi compresa l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altri enti o società che si propongano di promuovere iniziative compatibili con detti scopi, nonché di svolgere attività e servizi nel settore assicurativo.

TITOLO II

(Patrimonio - Esercizio finanziario - Bilanci)

Art. 5 (PATRIMONIO)

Il Patrimonio del “G.A.M.” è costituito:

  • a) dai contributi che ogni associato è tenuto annualmente a versare sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo;

  • b) da beni mobili, immobili e da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone, di Associazioni ed Enti Pubblici e privati.

  • c) dai risultati derivanti dalla gestione;

  • d) da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

In caso di scioglimento del “G.A.M.” il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione/i con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 6 (ESERCIZIO FINANZIARIO)

L'esercizio finanziario del “G.A.M.” si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 7 (BILANCI)

Alla fine di ogni esercizio finanziario, la Giunta Esecutiva Nazionale predispone, assieme ad una sua relazione ed al rapporto del Collegio dei Revisori dei Conti, il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale dei soci.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, neanche in via indiretta, durante la vita del “G.A.M.”, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO III

(Gli associati)

Art. 8 (ISCRIZIONE)

Possono far parte del “G.A.M.” tutte le persone fisiche, come meglio definite all’art. 1 del presente Statuto, che a seguito di loro espressa richiesta, indirizzata al Presidente del Gruppo, abbiano ottenuto il parere favorevole della Giunta Esecutiva Nazionale. Le domande di iscrizione di colleghi provenienti da altri Gruppi della Milano Assicurazioni, saranno valutate a condizione che le stesse siano accompagnate da formale atto di dimissioni già presentato al precedente Gruppo di appartenenza.
In tutti i casi, qualora la richiesta non fosse accolta, la Giunta Esecutiva Nazionale non è tenuta ad esplicitare all’interessato i motivi del diniego. La decisione della Giunta è inappellabile.
Nel caso in cui il mandato fosse affidato a Società di persone o di capitali, devono essere iscritti al “G.A.M.” i delegati all’attività di intermediazione assicurativa indicati nel mandato conferito dall’impresa Mandante.
Nel caso in cui il mandato fosse affidato a più persone fisiche (Co-agenti) gli stessi devono essere iscritti al“G.A.M.” con iscrizione separata, quota associativa distinta e diritto di voto autonomo.

Art. 9 (RECESSO)

Il Socio può sempre recedere dal “G.A.M.”. La dichiarazione di recesso non esonera l’associato dal pagamento di eventuali quote arretrate e delle quote relative all’anno solare in corso.

Art. 10 (DISTINZIONE SOCI)

Gli associati si distinguono in:

  • a) Soci ordinari;

  • b) Soci senior;

  • c) Soci benemeriti;

  • 10 a) Sono soci ordinari del “G.A.M.” tutti gli Agenti di assicurazione che, in qualsiasi forma, ripetano il mandato della MILANO Assicurazioni, nel territorio nazionale e nei paesi ove la stessa è autorizzata ad operare che abbiano fatto esplicita richiesta di associazione al Presidente e la cui domanda sia stata successivamente ratificata dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

  • 10 b) Sono soci senior del “G.A.M.” tutti i soci ordinari in quiescenza che, volendo continuare a sostenere gli scopi del Gruppo, ne facciano espressa richiesta al Presidente del “G.A.M.”.
    I soci Senior pagheranno una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e avranno diritto, qualora ne facciano richiesta e pagando il relativo premio, di aderire, singolarmente o unitamente ai loro familiari, alle polizze assicurative stipulate dal “G.A.M.”, alle stesse condizioni contrattuali che il “G.A.M.” riserva ai propri iscritti, nonché ad ogni altra eventuale forma di convenzione che il “G.A.M.” dovesse stipulare a favore dei propri associati.
    I soci Senior potranno inoltre partecipare a tutte le attività del Gruppo, comprese eventuali Commissioni, nonché alle Assemblee Generali senza diritto di voto e senza poter assumere cariche elettive.

  • 10 c) Sono soci Benemeriti del “G.A.M.” i soci in quiescenza che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti della categoria e/o del Gruppo. I soci Benemeriti sono nominati dal Consiglio Direttivo su motivata proposta o della maggioranza dei componenti dello stesso Organo o su motivata proposta sottoscritta da almeno 50 soci ordinari. I soci Benemeriti sono esentati da ogni forma di pagamento di quote annuali e avranno diritto, qualora ne facciano espressa richiesta e pagando il relativo premio, a poter aderire, singolarmente o unitamente ai loro familiari, alle polizze assicurative stipulate dal “G.A.M.”, alle stesse condizioni contrattuali che il “G.A.M.” riserva ai propri iscritti, nonché ad ogni altra eventuale forma di convenzione che il “G.A.M.” dovesse stipulare a favore dei propri associati.
    I soci Benemeriti potranno inoltre partecipare a tutte le attività del Gruppo, comprese eventuali Commissioni, nonché alle Assemblee Generali con diritto di voto e potranno assumere cariche elettive.

Art. 11 (DIRITTI DEI SOCI)

Il socio ha diritto:

  • a. ad esprimere il proprio voto singolo e/o delegato in tutte le Assemblee Generali e Regionali ed in ogni altra circostanza nella quale, a norma di Statuto, sia richiesta l’espressione di voto;

  • b. di sottoporre agli Organi del “G.A.M.” proprie problematiche, purché rientranti nell'ambito degli scopi istituzionali dell'associazione. Gli Organi Statutari del “G.A.M.”, entro un termine adeguato alla complessità della materia proposta, dovranno dare motivata risposta;

  • c. a tutte le forme di solidarietà, secondo le norme previste dall’apposito Regolamento.

  • d. all'assistenza nelle vertenze con l'Impresa, secondo quanto previsto dall'Art. 4 punto c) del presente Statuto.

Art. 12 (DOVERI DEI SOCI)

L'appartenenza al "G.A.M" comporta:

  • a. L'accettazione e l'osservanza delle norme del presente Statuto;

  • b. Il dovere morale di iscriversi ad una delle organizzazioni sindacali che rappresentano gli Agenti di Assicurazioni sul territorio nazionale.

  • c. L'impegno al versamento dei contributi associativi e di solidarietà fissati dal Consiglio Direttivo, nei termini e nei modi che dallo stesso saranno comunicati;

  • d. L'accettazione e l'osservanza degli accordi collettivi stipulati dal “G.A.M.”;

  • e. L'accettazione e l'osservanza delle deliberazioni degli Organi Statutari;

  • f. La partecipazione a tutte le attività ed azioni sindacali deliberate dal “G.A.M.”;

  • g. La partecipazione alle Assemblee convocate dai vari Organi Statutari;

  • h. L'impegno di portare a conoscenza degli Organi Statutari ogni fatto o notizia che possa risultare di interesse generale per gli associati.

Art. 13 (INOSSERVANZA DEI DOVERI ASSOCIATIVI)

Gli associati che contravvengano ai doveri stabiliti dal presente Statuto potranno essere sottoposti a provvedimenti sanzionatori assunti dal Collegio dei Probiviri secondo le norme previste dal presente Statuto.

Art. 14 (CONTRIBUTI ASSOCIATIVI)

Ogni iscritto al “G.A.M.” è tenuto al versamento della quota di iscrizione e delle quote ordinarie, straordinarie e dei contributi relativi agli interventi di solidarietà, stabiliti periodicamente dal Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta, la quale provvederà a comunicare, altresì, i termini e le modalità di pagamento.
I contributi versati dagli associati non sono rivalutabili e non sono trasmissibili a terzi.

Art. 15 (MOROSITA’)

Il socio che non versi le quote sociali ordinarie e/o straordinarie e di solidarietà determinate dal Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni dalle scadenze stabilite, è considerato moroso.
La Giunta Esecutiva Nazionale inviterà il socio, previa lettera raccomandata A.R., a sanare la morosità, maggiorata di una penale che verrà determinata dal Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa; decorso inutilmente detto ulteriore termine il socio verrà considerato decaduto.

Art. 16 (PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO ORDINARIO)

La qualifica di socio ordinario si perde:

  • a) Per cessazione del mandato per raggiunti limiti di età, salvo quanto previsto dall’art.59);

  • b) Per cessazione volontaria del mandato o il venir meno della delega allo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa di cui all’Art. 1 del presente Statuto.

  • c) Per dimissioni volontarie dal “G.A.M.” che devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Segreteria del Gruppo entro il 31 dicembre di ogni anno ed avranno effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo.

  • d) Per morte dell’Associato;

  • e) Per le cause previste dall'art. 15 (morosità)

  • f) Per espulsione dal “G.A.M.” a seguito di provvedimento non appellato al Collegio dei Probiviri o confermato per effetto di sentenza dell’Arbitro Rituale d’Equità. Qualora il socio si avvalesse della Clausola Compromissoria - Arbitrato Rituale d’Equità -, fermo restando l’obbligo alla continuazione del pagamento delle quote associative, continuerà a godere della qualifica di socio sino alla data della sentenza definitiva.

  • g) Per revoca del mandato per giusta causa, operata dalla Mandante. Qualora il socio appellasse tale provvedimento, continuerà a godere di tutti i diritti e sarà sottoposto a tutti i doveri previsti dal presente Statuto sino alla data in cui la revoca sia stata confermata con sentenza passata in giudicato. Durante tale periodo, fermo restando l’obbligo alla continuazione del pagamento delle quote associative, nella misura minima stabilita dal Consiglio Direttivo, il socio rimane sospeso da qualunque carica statutaria o eventuale incarico ricoperto nell’ambito del “G.A.M.”, solo nel caso in cui le contestazioni avessero valenza di natura penale.

L’associato che dovesse essere oggetto di una revoca “ad nutum” operata dalla Mandante, non perderà la qualifica di socio.
Lo stesso, sino a sua diversa volontà, da manifestare ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto, continuerà a godere di tutti i diritti e sarà sottoposto a tutti i doveri statutari. Durante tale periodo, fermo restando l’obbligo alla continuazione del pagamento delle quote associative, nella misura minima stabilita, è facoltà del Consiglio Direttivo sospendere l’associato da eventuali incarichi statutari e non ricoperti.
Per tutti i casi non diversamente disciplinati dal presente articolo, la perdita della qualifica di socio, che non esonera l’associato dal pagamento di eventuali quote arretrate, comporta la contestuale decadenza da eventuali incarichi e/o cariche statutarie.
Gli associati, che abbiano comunque cessato di appartenere al “G.A.M.” non potranno richiedere in restituzione i contributi versati, né potranno vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione .

TITOLO IV

(Organi Statutari)

Art. 17 (ORGANI)

Sono Organi Statutari del “G.A.M.”:

a. L'Assemblea Generale;

b. Il Consiglio Direttivo;

c. La Giunta Esecutiva Nazionale;

d. Il Presidente;

e. I Vicepresidenti;

f. Le Assemblee Regionali;

g. Il Rappresentante Regionale;

h. Il Collegio dei Revisori dei Conti;

i. Il Collegio dei Probiviri;

L'ASSEMBLEA GENERALE

L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 18 (ASSEMBLEA GENERALE)

L'Assemblea Generale è il supremo Organo del “G.A.M.”. E’ composta da tutti i soci ordinari in regola con il

pagamento delle quote associative e dai soci benemeriti, e stabilisce l'indirizzo politico programmatico del

Gruppo.

L’Assemblea Generale può essere Ordinaria e Straordinaria.

L’Assemblea Ordinaria:

a. Esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo annuale predisposto della Giunta Esecutiva Nazionale e

ne delibera le eventuali approvazioni;

b. Esamina e dibatte la relazione morale e finanziaria predisposta dalla Giunta Esecutiva;

c. Delibera ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

d. Elegge, ogni biennio, fra i soci ordinari e benemeriti aventi diritto al voto:

1. undici componenti della Giunta Esecutiva Nazionale, con le modalità previste dai successivi articoli del

presente Statuto e dal Regolamento.

2. quattro componenti il Collegio dei Probi Viri, di cui tre effettivi ed uno supplente;

3. quattro componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, di cui tre effettivi ed uno supplente;

L’assemblea Straordinaria:

e. Delibera le modifiche statutarie in conformità ai principi fondamentali del presente Statuto ed alle norme

di legge;

f. Delibera le modifiche del Regolamento di attuazione dello Statuto;

g. Delibera lo scioglimento dell'Associazione.

h. Delibera ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

Art. 19 (CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE)

L'Assemblea Generale, deve essere convocata dal Presidente ovvero, in caso di suo impedimento

permanente, morte o dimissioni, dal vice Presidente vicario o, in mancanza, dall’altro vice Presidente o, in

mancanza, dal componente di Giunta più anziano di età:

1. in via ordinaria:

a. ogni anno, per l’esame del bilancio preventivo e consuntivo e relative eventuali approvazioni, salvo quanto

previsto dal successivo art. 23;

b. ogni biennio per l’elezione di tutti gli Organi Statutari;

2. in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, o almeno un terzo degli iscritti, ne facciano

motivata richiesta scritta al Presidente che dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla stessa.

L’Assemblea Generale dei soci, sia in via ordinaria che in via straordinaria può essere svolta anche in

Audio/Videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con

le modalità previste dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Art. 20 (MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE)

La convocazione dell'Assemblea Generale deve essere fatta almeno trenta giorni prima del giorno fissato per

la riunione, mediante avviso spedito agli Associati con Raccomandata A.R. ovvero con qualunque altro mezzo

idoneo a certificare l’avvenuta ricezione e ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da

trattare; l’avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si tiene la riunione e

l'elenco degli argomenti da trattare.

Art. 21 (VALIDITA’ DELLE ASSEMBLEE)

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

in prima convocazione, allorquando siano presenti, o rappresentati per delega, il cinquanta per cento più uno

degli aventi diritto al voto;

in seconda convocazione, che può essere fissata a distanza di non meno di un'ora dalla prima ed indicata

sullo stesso avviso di convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

in prima convocazione, allorquando siano presenti, o rappresentati per delega, i due terzi degli iscritti aventi

diritto al voto;

in seconda convocazione, che può essere fissata a distanza di non meno di un'ora dalla prima ed indicata

sullo stesso avviso di convocazione, quando siano presenti, o rappresentati per delega, il cinquanta per

cento più uno degli iscritti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se assunte con parere favorevole della maggioranza dei

Soci presenti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, fatta eccezione per il caso di scioglimento del “G.A.M.”,

disciplinato da specifico articolo nel presente Statuto, sono valide quando raccolgono il parere favorevole di

maggioranza dei soci presenti o rappresentati per delega. L'Assemblea straordinaria non interrompe il

decorso del precedente mandato agli Organi Statutari, a patto che non si tratti di Assemblea elettiva, nel

qual caso il mandato conferito ai nuovi Organi Statutari decorre dalla data dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 22 (LIMITI DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA GENERALE)

L'Assemblea Generale non può deliberare su argomenti non indicati nell'ordine del giorno.

Art. 23 REFERENDUM POSTALE (Consenso espresso per iscritto)

Fatta eccezione per l’elezione degli Organi Statutari e dello scioglimento del “G.A.M.”, per i quali è

obbligatorio seguire il metodo assembleare, il Consiglio Direttivo, nei casi in cui lo ritenga necessario, può

interpellare e sottoporre ai soci questioni di particolare rilevanza e urgenza o eventuali modifiche statutarie,

mediante metodo del consenso espresso per iscritto.

Le decisioni assunte con tale procedura, definita Referendum Postale o consenso espresso per iscritto,

disciplinata dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto, hanno la stessa efficacia di quelle assunte

da un’Assemblea Ordinaria o Straordinaria.

Art. 24 (MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DI VOTO)

Le modalità di partecipazione, di voto e di svolgimento delle Assemblee Generali sono disciplinate dal

Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 25 (DELEGHE)

Ogni partecipante ha diritto ad un voto. Il voto può essere delegato purché avvenga per iscritto con delega

semplice. Ciascun partecipante non può far valere più di due deleghe.

Art. 26 (RAPPRESENTANZA DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea Generale elegge il proprio Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, la Commissione di

scrutinio e la Commissione per la mozione finale secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione

del presente Statuto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 27 (CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo politico del "G.A.M.". Attua gli indirizzi e le direttive politiche espresse

dall’Assemblea Generale dei soci.

E’ composto dagli undici membri della Giunta Esecutiva Nazionale eletti dall’Assemblea Generale e dai

rappresentanti regionali. E’ presieduto dal Presidente del “G.A.M.” ed in sua assenza dal Vice Presidente

vicario. Dura in carica due anni.

Art. 28 (OBBLIGHI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

All’atto del suo insediamento, il Consiglio Direttivo elegge, tra i membri eletti dall’Assemblea dei soci e con le

norme previste dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto, il Presidente ed i Vicepresidenti del

“G.A.M.”.

Il Consiglio Direttivo deve:

a) Riunirsi almeno tre volte l'anno;

b) Riunirsi ogni qualvolta il suo Presidente, per propria iniziativa, ovvero un terzo dei suoi componenti ne

faccia richiesta scritta, nella quale devono essere indicati gli argomenti da trattare; in tal caso il Consiglio

Direttivo dovrà essere convocato entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

c) Sviluppare, tramite la Giunta Esecutiva Nazionale, le scelte di politica generale deliberate dall’Assemblea

Generale e vigilare sulla corretta attuazione delle delibere consiliari;

d) Deliberare, a maggioranza dei suoi componenti:

1. l’eventuale richiesta di convocazione dell’Assemblea Straordinaria;

2. l’eventuale convocazione di una Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria tramite audio/video conferenza;

3. se sottoporre a referendum postale fra gli associati, questioni di particolare rilevanza o eventuali

modifiche statutarie;

4. in merito alle operazioni previste dall'Art. 4 lettera l);

5. il Regolamento per gli Interventi di Solidarietà e le relative variazioni;

6. il conferimento del titolo di “Socio Benemerito” sulla base di quanto previsto dall’Art. 10 c) dello Statuto.

e) Deliberare, a maggioranza dei presenti:

1. La ratifica della nomina dei soci, proposti dal Presidente, a rivestire la carica di Segretario e Tesoriere del

"G.A.M. ";

2. La ratifica del bilancio preventivo e consuntivo annuale predisposto dalla Giunta Esecutiva Nazionale da

sottoporre all’Assemblea Generale dei soci;

3. l'importo delle quote annuali di iscrizione al Gruppo degli Associati ordinari e degli associati Senior;

4. l'entità dei rimborsi spese per i componenti di tutti gli Organi e delle Commissioni, su proposta motivata

della Giunta;

5. la ratifica dei provvedimenti adottati dalla Giunta Esecutiva Nazionale, nei casi di estrema urgenza;

6. l’accorpamento di Regioni limitrofe, sulla base di esplicita richiesta degli associati della Regione da

accorpare.

7. la data ed il luogo dell'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria dei soci;

8. il trasferimento di soci, tra Regione di appartenenza geografica a Regione limitrofa, su richiesta del socio;

9. le proposte di modifica delle norme statutarie;

10. eventuali trasferimenti degli uffici operativi di segreteria;

11. il contributo annuale ad ogni singola Regione per il funzionamento delle Assemblee Regionali.

12. l’assistenza agli iscritti ed eventualmente i loro eredi nelle vertenze con l'Impresa, concordando con gli

stessi forme e modi, anche qualora queste sorgessero dopo la cessazione del mandato.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale che, all’apertura dei lavori della

successiva riunione, deve essere approvato a maggioranza.

Art. 29 (FACOLTA’ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo può:

a. esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea Generale, con riserva di ratifica da parte di

quest'ultima, da effettuarsi entro 120 giorni dalla data di assunzione della delibera. Gli atti compiuti a tale

titolo decadranno a tutti gli effetti il centoventesimo giorno successivo alla data della delibera se non sia

intervenuta la ratifica dell'Assemblea Generale.

b. revocare la fiducia al Presidente e/o al Vicepresidente vicario e/o all’altro Vicepresidente mediante

mozione motivata e votata, a maggioranza semplice, per appello nominale, per ciascuna delle persone

indicate nella mozione. La mozione di sfiducia deve essere firmata dalla maggioranza dei componenti il

Consiglio Direttivo e non può essere posta in discussione prima che siano trascorsi quindici giorni dalla sua

presentazione. Se il Consiglio Direttivo, in tale seduta, dovesse approvare la mozione di sfiducia presentata

ad uno o più componenti, dovrà provvedere nella stessa seduta, mediante nuova votazione, alla sostituzione

dei membri sfiduciati. I membri sfiduciati decadono dalla carica ma rimangono componenti della Giunta

Esecutiva Nazionale.

c. Nominare, in caso di estrema e comprovata necessità e/o quando ragioni di opportunità sindacale lo

richiedano, un Commissario Straordinario per la gestione ordinaria e straordinaria del Gruppo. Tale decisione

dovrà essere approvata dai tre quarti dei presenti. Il Consiglio Direttivo dovrà contestualmente specificare e

conferire i poteri, fissando anche la data dell’Assemblea Straordinaria che non potrà essere celebrata oltre

sei mesi dal conferimento della nomina.

d. Autorizzare il Presidente ad avvalersi di consulenze legali, amministrative o economiche/finanziarie per

questioni di particolare rilevanza associativa.

Art. 30 (CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO)

II Consiglio Direttivo è convocato, per la prima volta, entro ventiquattro ore dalla chiusura dell'Assemblea

Generale che lo ha eletto, dal Presidente di detta Assemblea. Successivamente è di norma convocato dal

Presidente del “G.A.M.”, di propria iniziativa, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi

componenti. La convocazione viene fatta mediante avviso spedito almeno venti giorni prima della riunione

con raccomandata A.R. ovvero con qualunque altro mezzo idoneo a certificare l’avvenuta ricezione e ad

assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine può

essere ridotto a non meno di cinque giorni. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e

dell'ora della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Art. 31 (VALIDITÀ RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO)

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide:

- in prima convocazione, quando siano presenti i tre quarti dei componenti. Qualora la cifra ottenuta fosse

decimale deve essere arrotondata per eccesso all’unità intera.

- in seconda convocazione, che può essere fissata a distanza di non meno di un’ora dalla prima e sullo stesso

avviso di convocazione, quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Qualora la cifra ottenuta

fosse decimale deve essere arrotondata per eccesso all’unità intera.

Fatta eccezione per il Rappresentante Regionale che può essere sostituito dal suo vice, i membri del

Consiglio Direttivo non possono rilasciare delega per la riunione.

Art. 32 (DECADENZA DEL CONSIGLIO)

Fatta eccezione per i Delegati Regionali, la cui decadenza e sostituzione è disciplinata dal successivo art. 39,

in caso di impedimento permanente, morte, dimissioni, e/o espulsione di uno o più membri vengono cooptati

dal Presidente, in loro sostituzione, i primi non eletti in occasione dell’ultima Assemblea Generale.

Qualora il numero dei posti vacanti in Consiglio Direttivo fosse contemporaneamente la maggioranza dei

suoi eletti, l'intero Consiglio decade e deve essere convocata un'Assemblea Generale straordinaria elettiva,

entro sessanta giorni, che dovrà rieleggere tutti gli Organi Statutari.

In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva Nazionale resta in carica per l'ordinaria

amministrazione, fino al rinnovo degli Organi Statutari.

Art. 33 (VOTAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO)

Ad eccezione delle mozioni di sfiducia che devono essere votate per appello nominale, per ciascuna delle

persone sfiduciate ed approvate a maggioranza semplice, è in facoltà del Consiglio Direttivo stabilire, a

maggioranza semplice, di adottare, sui singoli argomenti da trattare, criteri di votazioni diversi che possono

essere per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto. In caso di parità di voti prevale il voto

di chi presiede il Consiglio.

LA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

Art. 34 (GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE)

La Giunta Esecutiva Nazionale è l'organo esecutivo dell' “G.A.M.”. Dura in carica due anni ed è composta

dagli undici membri eletti dall’Assemblea Generale.

La Giunta Esecutiva Nazionale deve essere convocata dal Presidente almeno sei volte l’anno, oppure quando

la maggioranza dei suoi componenti ne facciano motivata richiesta scritta al Presidente. In tal caso la

convocazione dovrà avvenire entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta.

La prima riunione della Giunta Esecutiva Nazionale deve avvenire entro trenta giorni dalla data dell'elezione.

La Giunta Esecutiva Nazionale è convocata almeno cinque giorni prima della riunione mediante telegramma

o telefax o e.mail, ovvero con qualunque altro mezzo idoneo a certificare l’avvenuta ricezione e ad assicurare

la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Detto termine è ridotto in caso di urgenza.

La Giunta Esecutiva Nazionale è validamente costituita quando siano presenti almeno sei componenti.

Le decisioni della Giunta Esecutiva Nazionale sono sempre assunte con votazione palese. In caso di parità di

voti prevale il voto di chi presiede.

Non sono ammesse deleghe.

In caso di dimissioni di uno o più membri di Giunta subentrano nella carica i primi dei non eletti

nell’Assemblea Generale.

Art. 35 (OBBLIGHI E COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE)

La Giunta Esecutiva Nazionale coordina ed esegue tutti i lavori del Gruppo in attuazione dello Statuto e

nell’interesse dei soci. In particolare:

a. Coadiuva il Presidente e, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente Vicario nell’attuazione degli

indirizzi, della politica e delle delibere espresse dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo.

b. Coadiuva il Presidente e, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente Vicario nell’attuazione delle

direttive delle organizzazioni sindacali di categoria;

c. Adempie a tutte le funzioni demandatele dal Consiglio Direttivo;

d. Esercita in caso di estrema urgenza, le funzioni del Consiglio Direttivo con riserva di ratifica, da parte di

quest'ultimo. Gli atti compiuti al presente titolo decadranno a tutti gli effetti il 30° giorno successivo se non

sia intervenuta la ratifica del Consiglio Direttivo.

e. Nomina i componenti delle Commissioni.

f. Decide l’ammissione dei nuovi soci ordinari e senior.

g. Predispone, per il tramite del Presidente, coadiuvato dal Tesoriere, il bilancio preventivo e quello

consuntivo da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo entro il 31 marzo di ogni anno.

h. Dispone eventuali erogazioni agli associati nei casi previsti dal Regolamento per gli Interventi di

Solidarietà.

i. Delibera l'eventuale assunzione e/o licenziamento del personale dipendente del “G.A.M.”;

j. Contesta ai soci la loro morosità e l'eventuale loro decadenza;

k. Nomina la Commissione Verifica poteri per gli adempimenti relativi alle Assemblee Generali;

l. Propone al Consiglio Direttivo:

1. l'ammontare delle quote annuali del Gruppo;

2. l'ammontare dei rimborsi spese per i componenti di tutti gli Organi e per i componenti delle commissioni

tecniche;

3. le modifiche al Regolamento per gli Interventi di Solidarietà.

Ai membri della Giunta Esecutiva Nazionale possono essere affidate, su delega del Presidente, specifiche

competenze. Sui risultati della loro attività, i componenti riferiranno periodicamente alla Giunta e, qualora

richiesto, anche al Consiglio Direttivo.

Di ogni riunione della Giunta Nazionale Esecutiva deve essere redatto apposito verbale che , all’apertura dei

lavori della successiva riunione, deve essere approvato a maggioranza.

IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE

Art. 36 (PRESIDENTE)

E' il legale rappresentante del “G.A.M.” di fronte a terzi e alla legge e rappresenta l'unità dell'associazione.

Il “G.A.M.” garantisce la piena tutela, anche legale, del Presidente eventualmente perseguito per atti

compiuti nell'esercizio delle legittime funzioni associative.

II Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i membri eletti dall'Assemblea Generale, con le modalità

previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Rappresenta il “G.A.M.” in seno alle organizzazioni sindacali.

Presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva Nazionale.

Sovrintende alle attività dell’Associazione e all’esecuzione delle delibere degli Organi Sociali.

Il Presidente, fatta eccezione per le riunioni del Collegio dei Probi Viri, può partecipare alle riunioni di tutti gli

Organi dell’Associazione, comprese le riunioni delle Commissioni Tecniche.

Il Presidente ha facoltà di convocare e/o di partecipare alle Assemblee Regionali o Interregionali.

Il Presidente, al fine di ottimizzare il lavoro dei componenti della Giunta Esecutiva Nazionale, può attribuire

loro specifiche deleghe.

Il Presidente è responsabile della Segreteria e della Tesoreria.

Il Presidente deve:

a. Convocare il Consiglio Direttivo almeno tre volte all'anno;

b. Convocare l'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria;

c. Presiedere, sino alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza, le Assemblee Generali;

d. Sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo i soci indicati a ricoprire l'incarico di Segretario e di Tesoriere,

secondo le modalità previste dallo Statuto;

e. Convocare la Giunta Esecutiva Nazionale almeno sei volte l'anno;

f. Sovrintendere al lavoro della Segreteria, della Tesoreria ed al funzionamento delle commissioni;

g. Coordinare l'attività degli Organi del gruppo nello spirito e secondo le norme del presente Statuto;

h. Presiedere le riunioni della Giunta e del Consiglio Direttivo;

i. Promuovere, su indicazione del Consiglio Direttivo, i referendum postali e/o sistemi equivalenti nei casi

previsti dallo Statuto;

j. Adempiere a tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal Consiglio Direttivo.

Art. 37 (VICEPRESIDENTI)

I Vicepresidenti vengono eletti dal Consiglio Direttivo fra gli 11 membri eletti dall’Assemblea Generale.

Coadiuvano il Presidente in tutte le funzioni a lui attribuite ed in caso di impedimento di quest'ultimo, il

Vicepresidente vicario svolge tutte le funzioni di pertinenza del Presidente.

In caso di impedimento permanente, morte e/o dimissioni del Presidente la funzione viene assunta

temporaneamente, sino a nuova elezione, dal Vicepresidente vicario.

LE ASSEMBLEE REGIONALI

Art. 38 (ASSEMBLEE REGIONALI)

Le Assemblee Regionali riuniscono gli associati di ciascuna Regione o gruppo di Regioni limitrofe, come

meglio definito nell’articolo che segue.

Il “G.A.M.”, al fine di favorire gli incontri e le attività sui territori regionali, contribuisce annualmente alle

spese organizzative, destinando alle stesse una somma, in funzione del numero degli iscritti per Regione, la

cui entità viene determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le Assemblee Regionali hanno il compito di:

- proporre al Consiglio Direttivo tutte le varie istanze degli associati della Regione;

- operare per la corretta applicazione delle delibere del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva Nazionale.

Le Assemblee Regionali, da tenersi ogni qual volta viene convocato il Consiglio Direttivo, possibilmente prima

dello svolgimento dello stesso,sono convocate e presiedute dal o dai Rappresentanti Regionali in carica. La

convocazione, che deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e gli argomenti da trattare,

deve essere fatta almeno sette giorni prima della riunione, anche via telefax o e.mail. e deve essere

trasmessa per conoscenza alla Segreteria del “G.A.M.”. Detto termine è ridotto a quattro giorni in caso di

urgenza.

Il rappresentante regionale che non ottempera a tali obblighi senza giustificato motivo per due volte

consecutive decade dalla carica e non potrà essere rieletto sino alla data della successiva Assemblea

Generale.

Le assemblee regionali sono validamente costituite:

- in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno di coloro

che abbiano diritto a parteciparvi;

- in seconda convocazione, che può essere fissata a distanza di non meno di un’ora dalla prima e sullo stesso

avviso di convocazione, quando siano presenti o rappresentati per delega almeno un terzo di coloro che

abbiano diritto a parteciparvi.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Il socio della Regione, impossibilitato a partecipare, dovrà giustificare la sua assenza al rappresentante

regionale e potrà rilasciare delega per la partecipazione all’Assemblea Regionale solo ad altro socio della

stessa Regione.

Ogni socio non potrà avere più di una delega.

Di ogni Assemblea Regionale deve essere redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Delegato Regionale,

deve essere inviato alla segreteria del “G.A.M.” entro 5 giorni dalla data della riunione.

All’apertura dei lavori dell’Assemblea Regionale successiva, il suddetto verbale deve essere approvato a

maggioranza.

Le Assemblee regionali, appositamente convocate, possono revocare la fiducia al delegato regionale. La

richiesta di mozione di sfiducia deve essere motivata e firmata dalla maggioranza degli associati della

Regione e votata, per appello nominale, a maggioranza semplice.

Per la sostituzione del rappresentante regionale sfiduciato la procedura è quella indicata nel successivo art.

39.

Le Regioni o gruppi di Regioni sono attualmente così suddivise:

1. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

2. LOMBARDIA

3. LIGURIA

4. TRENTINO - VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA

5. EMILIA E ROMAGNA

6. TOSCANA

7. MARCHE

8. UMBRIA

9. LAZIO

10. ABRUZZO E MOLISE

11. CAMPANIA

12. PUGLIA E BASILICATA

13. CALABRIA

14. SICILIA

15. SARDEGNA

Art. 39 (RAPPRESENTANTI REGIONALI)

Ogni Regione che abbia un minimo 10 iscritti, in rappresentanza di almeno 6 Agenzie, ha diritto ad

esprimere il proprio rappresentante Regionale ed un suo vice.

Qualora in una Regione non si raggiungano i minimi sopracitati, il Consiglio Direttivo, sulla base della volontà

espressa dai soci di quella Regione, deciderà l’eventuale accorpamento della stessa con la Regione limitrofa

indicata. Il Rappresentante Regionale della Regione accorpante rappresenterà le due Regioni.

Ogni Regione che abbia un numero di iscritti superiore ad 90 avrà diritto di esprimere due Rappresentanti

Regionali. Le Regioni con più di 180 iscritti avranno diritto ad esprimere tre Rappresentanti Regionali. Tale

numero rappresenta anche il limite massimo di Rappresentanti Regionali per singola Regione.

Ogni Regione o gruppo di Regioni, elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice, i propri

Rappresentanti Regionali ed i loro vice.

Sarà considerato Vice Rappresentante Regionale e avrà diritto a rappresentare la Regione nel Consiglio

Direttivo, in caso di impedimento del Rappresentante Regionale, il socio che, al termine delle votazioni,

risulterà primo dei non eletti.

Le Regioni che, per effetto del numero degli associati, esprimono più Rappresentanti Regionali, dovranno

eleggere un pari numero di Vice Rappresentanti.

I Rappresentanti Regionali devono essere eletti almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Generale che ha

all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali. Subentrano nella carica nella prima riunione del Consiglio

Direttivo.

In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, dalla carica di Rappresentante Regionale gli subentra il primo

dei non eletti risultante dal verbale di Assemblea Regionale. Qualora sussistesse l’impossibilità di attuazione

di detta norma, per mancanza e/o esaurimento di nominativi che abbiano riportato voti nell’elezione dei

Rappresentanti Regionali, il Presidente del “G.A.M.” dovrà convocare un'apposita Assemblea Regionale per

procedere alla nuova elezione del o dei Rappresentanti Regionali.

Al Rappresentante Regionale compete in particolare:

a) Sviluppare e promuovere la partecipazione degli iscritti alla vita del Gruppo, strutturando eventualmente

la propria Regione in Commissioni di lavoro che potranno essere anche in collegamento con quelle nazionali

o con istanze territoriali più ristrette;

b) Promuovere, attuare e sviluppare le finalità del Gruppo, curando il collegamento fra i soci della Regione e

gli Organi Statutari;

c) Curare la capillare diffusione delle decisioni della Giunta e del Consiglio Direttivo;

d) Inviare al Consiglio Direttivo le istanze degli Agenti del territorio di sua competenza;

e) Relazionare e discutere nelle riunioni regionali sulle delibere assunte dal Consiglio Direttivo, coordinando,

per quanto di sua competenza, l'attuazione delle stesse;

f) Mantenere costanti i rapporti con la Presidenza del Gruppo sottoponendo alla stessa eventuali vertenze di

natura individuale, nonché eventuali problemi di carattere tecnico, commerciale ed amministrativo che

dovessero sorgere a seguito di direttive impartite dalla Mandante.

g) Segnalare al Presidente del “G.A.M.” l’eventuale inosservanza dei doveri associativi dei soci della propria

Regione.

h) Il Rappresentante Regionale deve:

1) Convocare, in via ordinaria, l'Assemblea regionale almeno quattro volte l'anno preferibilmente prima dello

svolgimento dei Consigli Direttivi.

2) Convocare, in via straordinaria, l'Assemblea regionale quando ne faccia richiesta almeno 1/3 degli

associati. L'Assemblea, in tal caso, sarà convocata entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora il

Fiduciario non ottemperi a tale obbligo, l'Assemblea sarà convocata dal Presidente del Gruppo.

3) Trasmettere alla segreteria del “G.A.M.”, entro cinque giorni dalla riunione, il verbale dell'Assemblea

Regionale.

4) Predisporre ed inviare alla segreteria del “G.A.M.”, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto delle

spese sostenute per il funzionamento dell’Assemblea Regionale dell’annualità precedente.

Art. 40 INCOMPATIBILITA' DELLA CARICA

La funzione di Rappresentante Regionale è incompatibile con quella di membro della Giunta Esecutiva

Nazionale eletta dall’Assemblea Generale o con altre cariche di Organi Statutari.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 41 (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

II Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea Generale ed è composto da tre membri effettivi ed

uno supplente. Esso elegge il proprio Presidente in occasione della sua prima riunione, che deve essere

convocata dal membro effettivo più anziano entro ventiquattro ore dalla chiusura dell'Assemblea Generale

che lo ha eletto. Nella stessa riunione nomina un Segretario. La funzione di membro del Collegio dei Revisori

dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra funzione nell'ambito associativo.

Art. 42 (RIUNIONI)

II Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno una volta all'anno; può esercitare la sua funzione in

qualsiasi momento e può essere invitato a partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale e del

Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 43 (COMPETENZE)

II Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sull'amministrazione dell’Associazione. Vigila sulla

corretta gestione dei fondi sociali ed accerta che la tenuta dei documenti contabili sia regolare e conforme

alle norme di legge e del presente Statuto. Accerta la rispondenza dei documenti contabili sociali con il

bilancio e verifica la congruenza e l'attinenza dei costi con le reali funzioni associative. Esprime il suo

giudizio, con apposite relazioni, sul conto consuntivo e sul conto preventivo predisposto dalla Giunta

Esecutiva Nazionale. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale da trascriversi su apposito registro.

Art. 44 (DELIBERAZIONI)

II Collegio dei Revisori dei Conti delibera a maggioranza, per alzata di mano o per appello nominale le

proprie deliberazioni, motivandole. In caso di impedimento temporaneo di un membro, deve essere

convocato, ad opera del Presidente del Collegio, il membro supplente.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 45 (COLLEGIO DEI PROBIVIRI)

II Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea Generale ed è composto da tre membri effettivi ed uno

supplente. Esso elegge il proprio Presidente in occasione della sua prima riunione, che deve essere

convocata dal membro effettivo più anziano entro ventiquattro ore dalla chiusura dell'Assemblea Generale

che lo ha eletto. La funzione di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra funzione

nell'ambito associativo. La durata del mandato del Collegio dei Probiviri è di due anni e coincide con quella

del Consiglio Direttivo.

Art. 46 (COMPETENZE)

II collegio dei probiviri esamina e giudica questioni riguardanti:

a) La disciplina nell'ambito del Gruppo;

b) II comportamento morale, deontologico e professionale degli iscritti;

c) Le controversie che dovessero sorgere fra gli iscritti, fra gli iscritti e gli organi collegiali, o fra i singoli

organi collegiali tra loro;

d) L'interpretazione autentica dello Statuto e di ogni altra regolamentazione e/o delibera del Gruppo;

e) I casi non previsti dallo Statuto, su richiesta degli Organi del Gruppo.

Art. 47 (INIZIATIVA DELLE AZIONI)

II Collegio agisce di propria iniziativa, su segnalazione di qualsiasi interessato o per incarico delle parti tra cui

è sorta la controversia. Segnalazioni ed incarichi debbono avvenire per iscritto.

Art. 48 (TERMINI)

II Collegio dei Probiviri deve:

a) Entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione o dell'incarico, inviare agli interessati la contestazione

degli addebiti con lettera raccomandata A.R.;

b) Entro 45 giorni dall'invio delle contestazioni, sentiti gli interessati, anche tramite memoria scritta,

emettere decisione motivata, che potrà essere assunta a semplice maggioranza anche in assenza di riscontri

dei deferiti;

c) Comunicare tale decisione, contestualmente, anche al Presidente del Gruppo per quanto di sua

competenza.

Art. 49 (SANZIONI)

II Collegio dei Probiviri può Comminare le seguenti sanzioni disciplinari:

a) Il richiamo scritto

b) la censura;

c) la sospensione temporanea da uno a dodici mesi;

d) l'espulsione dal “G.A.M.”.

Art. 50 (EFFICACIA DELLE SANZIONI)

II provvedimento di cui al punto c) del precedente articolo, se non appellato nei termini stabiliti al successivo

art. 51, a far data dalla comunicazione dello stesso, comporta la sospensione da ogni forma di

partecipazione associativa, nonché la perdita del diritto ad eventuali erogazioni previste dal Regolamento per

gli interventi di solidarietà, fermo restando l'obbligo del pagamento delle quote.

Il provvedimento di cui al punto d) dell'articolo che precede, se non appellato nei termini stabiliti al

successivo art. 51, a far data dalla comunicazione dello stesso, comporta la decadenza da tutti i diritti

previsti per i soci dal presente Statuto e la rinuncia a favore del “G.A.M.” dei contributi versati, con

impossibilità di vantare diritti sulle quote versate.

Art. 51 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ARBITRATO RITUALE D’EQUITA’)

Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri, su tutte le controversie insorte tra gli associati ovvero tra gli

associati e gli Organi dell’Associazione, o fra i singoli Organi, che abbiano ad oggetto diritti nascenti dal

rapporto associativo, è possibile ricorrere, entro un mese dalla notifica della decisione, ad un Arbitro Unico

nominato, su istanza di parte, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui l’Associazione ha la sede legale.

Tale arbitrato rituale sarà deciso secondo equità e sarà vincolante per le parti direttamente interessate alla

controversia, per gli Organi dell’Associazione e per tutti gli associati.

La clausola arbitrale ha anche ad oggetto le controversie promosse da amministratori, liquidatori ovvero nei

loro confronti e, in tal caso, essa, a seguito dell’accettazione dell’incarico, è vincolante per costoro.

Non possono essere sottoposti ad arbitrato le controversie per le quali la legge prevede l’intervento

obbligatorio del Pubblico Ministero e quelle relative a diritti indisponibili.

TITOLO V

ALTRE CARICHE SOCIALI

(Il Segretario - Il Tesoriere - Le Commissioni - Il Commissario Straordinario)

Art. 52 (SEGRETARIO)

La nomina del Segretario viene indicata dal Presidente tra i membri della Giunta Esecutiva e ratificata dal

Consiglio Direttivo. Il Segretario risponde al Presidente per gli atti compiuti nell'espletamento del suo

incarico. In particolare egli deve:

- Porre in essere tutte le attività ritenute necessarie dalla Giunta Esecutiva Nazionale e dal Consiglio Direttivo

per un ordinato funzionamento della segreteria.

- Verbalizzare tutte le riunioni della Giunte Esecutiva oltreché quelle del Consiglio Direttivo.

- Collaborare con il Tesoriere e con la Giunta Esecutiva Nazionale nella verbalizzazione del Bilancio annuale e

della relazione morale e finanziaria da sottoporre all'Assemblea Generale.

In caso di impedimento permanente, morte e/o dimissioni del Segretario in carica, il Consiglio Direttivo, su

indicazione del Presidente, provvede alla ratifica del successore.

Art. 53 (TESORIERE)

La nomina del Tesoriere viene indicata dal Presidente tra i tutti i soci del “G.A.M.” e ratificata dal Consiglio

Direttivo. Il Tesoriere risponde al Presidente per gli atti compiuti nell'espletamento del suo incarico. In

particolare egli deve:

- provvedere all'amministrazione e gestione dei fondi ricavati in base alle delibere degli Organi;

- curare, in collaborazione con il Segretario dell'Associazione, la tenuta e l'aggiornamento dei libri contabili

che terrà a costante disposizione del Presidente, dei componenti di Giunta e del Collegio dei Revisori dei

Conti;

- curare la riscossione dei contributi associativi;

- predisporre la redazione del bilancio annuale consuntivo e quello preventivo che verrà sottoposto all’esame

ed all’approvazione del Consiglio Direttivo inviandolo alla Giunta Esecutiva Nazionale, ed al Collegio dei

Revisori dei Conti.

In caso di impedimento permanente, morte e/o dimissioni del Tesoriere in carica, il Consiglio Direttivo, su

indicazione del Presidente, provvede alla ratifica del successore.

Art. 54 (COMMISSIONI)

Le Commissioni hanno il compito di elaborare i programmi e gli scopi per i quali, secondo le esigenze, sono

state nominate dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

I componenti delle Commissioni sono nominati dalla Giunta Esecutiva Nazionale fra tutti i soci del “G.A.M.”,

compreso il Presidente Onorario.

All'interno di ciascuna Commissione la Giunta Esecutiva Nazionale nomina un Coordinatore, cui spetta anche

il compito di convocare la Commissione stessa e l'obbligo di redigere, entro 30 giorni dalla riunione, una

relazione scritta sui lavori svolti, da inviare al Presidente e alla Giunta Esecutiva Nazionale.

Le Commissioni, per particolari e giustificati motivi, possono chiedere alla Giunta Esecutiva di avvalersi di

consulenze esterne.

Art. 55 (COMMISSARIO STRAORDINARIO)

Il Commissario Straordinario viene nominato dal Consiglio Direttivo sulla base di quanto previsto dall’art. 29

punto c. del presente Statuto e può essere scelto liberamente anche tra i non soci del “G.A.M.”.

L'incarico di Commissario Straordinario, che può essere conferito anche ad un Comitato di persone, non può

durare più di sei mesi dalla data del conferimento e cesserà con la valida costituzione della prima Assemblea

Generale Straordinaria successiva alla sua nomina. L’Assemblea, con voto favorevole della maggioranza dei

soci presenti o rappresentati per delega, potrà prorogare la gestione commissariale riaffidando tale incarico

alla stessa persona/e o ad altro/i.

Il Consiglio Direttivo potrà conferire aI Commissario Straordinario i poteri di tutti gli Organi Statutari o parte

di essi esplicitandoli sempre e comunque chiaramente nella delibera di conferimento dell’incarico.

Il Commissario Straordinario, che è tenuto a perseguire le finalità e gli scopi per i quali gli sono stati conferiti

i poteri:

a. riferirà del proprio operato al Consiglio Direttivo o, in caso di autoscioglimento di quest'ultimo,

all'Assemblea Generale Straordinaria successiva alla propria nomina, cui si impegna, con l'accettazione

dell'incarico, a partecipare e a convocarla entro sei mesi dalla data del conferimento del proprio mandato.

b. Disporrà dei fondi attribuitigli dal Consiglio Direttivo per le spese ordinarie e per quelle straordinarie.

c. Potrà liberamente avvalersi dell'operato di terzi.

d. Ha facoltà, in caso di autoscioglimento del Consiglio Direttivo, di convocare l'Assemblea Generale

Straordinaria.

e. Ha l’obbligo di convocare una Assemblea Straordinaria, qualora un quinto dei soci iscritti al “G.A.M.”, ne

faccia motivata richiesta scritta. In tal caso dovrà provvedere entro trenta giorni dalla data della stessa

richiesta ed il suo mandato decadrà alla data della celebrazione di tale Assemblea Straordinaria.

TITOLO VI

NORME GENERALI

(Cariche Sociali: eleggibilità' - durata - decadenza - rimborsi)

Art. 56 (ELEGGIBILITA’)

Sono eleggibili per qualsiasi carica sociale solo i soci in regola con le quote associative ordinarie e/o

straordinarie, nonché i soci benemeriti.

Non sono eleggibili per qualsiasi carica sociale i soci plurimandatari che rivestano cariche statutarie

all'interno di altri Gruppi Aziendali.

I soci plurimandatari che dovessero ricoprire cariche statutarie all'interno del “G.A.M.” decadranno

automaticamente dall'incarico se, successivamente, eletti in Organi Statutari di altri Gruppi Aziendali.

Art. 57 (DURATA)

Tutte le cariche degli Organi Statutari e delle Commissioni durano un biennio e coloro che le rivestono sono

rieleggibili. Il biennio va computato dalla data di chiusura dell'Assemblea Generale che ne ha sancito

l'elezione. Le cariche sono prorogate sino alla data di apertura dell'Assemblea Generale che ha all'ordine del

giorno il rinnovo delle stesse.

Art. 58 (DECADENZA)

I componenti degli Organi Statutari e delle commissioni che per due volte consecutive non intervengano alle

relative riunioni senza comprovato valido motivo, come risultante dai verbali delle rispettive riunioni,

decadono automaticamente dalla carica. Il provvedimento di decadenza verrà notificato agli interessati dalla

Giunta Esecutiva.

Art. 59 (SOSTITUZIONE MEMBRI DECADUTI)

Fatta eccezione per il caso di collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, per la quale circostanza i

membri manterranno, sino alla scadenza del mandato in corso,la carica Statutaria ricoperta, qualora durante

il periodo di durata delle cariche vengano a cessare o vengano sospesi, per qualsiasi motivo, uno o più

componenti degli Organi del Gruppo, subentra di diritto il primo tra i soci non eletti nella votazione del

rispettivo Organo.

Qualora una delle cariche statutarie risultasse vacante ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, per sospensione

temporanea del socio che la ricopriva, l’associato subentrante ricoprirà la stessa sino a sentenza definitiva

favorevole al socio sospeso.

Qualora venga a cessare il Presidente o il/i Vicepresidenti, il Consiglio Direttivo dovrà procedere, entro 15

giorni, ad una nuova elezione per le cariche vacanti con le modalità previste dal presente Statuto e dal

Regolamento.

La convocazione del Consiglio Direttivo, in contemporanea vacanza della carica del Presidente e dei

Vicepresidenti, dovrà essere fatta dal componente della Giunta Esecutiva più anziano per età, il quale

assumerà anche la funzione di Presidente reggente.

I membri della Commissioni decaduti saranno sostituiti con il sistema della cooptazione.

Art. 60 (RIMBORSI SPESE)

La funzione di membro di qualunque Organo del “G.A.M.” o di qualunque Commissione, non è retribuita.

In ogni caso, ad ogni componente compete il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle sue funzioni,

nei limiti delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII

NORME FINALI

(Interventi di solidarietà, modifiche Statutarie e scioglimento del «G.A.M.»

Art. 61 (INTERVENTI DI SOLIDARIETA’)

Il “G.A.M.”, in attuazione ai principi fondamentali ed agli scopi sanciti dal presente Statuto, attua e favorisce

forme di concreta solidarietà a favore dei propri iscritti. I casi di intervento previsti e le relative erogazioni,

per i quali tutti i soci sono obbligati, sono disciplinati da un apposito Regolamento, denominato

Regolamento per gli Interventi di Solidarietà, predisposto ed eventualmente aggiornato, annualmente, dal

Consiglio Direttivo.

ART. 62 (PRESIDENTE ONORARIO)

L’Assemblea Generale del “G.A.M.”, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti,

può conferire ad un socio in quiescenza, che abbia già ricoperto il ruolo di presidente del Gruppo e che abbia

acquisito particolari meriti sia nei confronti della categoria, sia nella conduzione e nell’affermazione

dell’Associazione stessa, il titolo di Presidente Onorario dell’Associazione.

La carica di Presidente Onorario non ha scadenza e rimane disponibile solo per morte, dimissione del

Presidente Onorario stesso o per richiesta motivata di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Il Presidente Onorario può partecipare a tutte le Assemblee Generali, alle riunioni del Consiglio Direttivo e

della Giunta Esecutiva senza diritto di voto.

Art. 63 (MODIFICHE STATUTARIE)

II presente Statuto può essere modificato con le modalità previste dall'Art.21, relativamente a quanto attiene

alle Assemblee Straordinarie o attraverso un Referendum Postale con le relative modalità previste dal

Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Art. 64 (SCIOGLIMENTO DEL”G.A.M.”)

Lo scioglimento del “G.A.M.” può essere deliberato da una Assemblea Straordinaria validamente costituita ai

sensi dell’Art. 21 del presente Statuto e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento devolverà il Patrimonio ad altra associazione/i con finalità analoghe

o a fini di pubblica utilità.

Art. 65 (DOMICILIO)

Per “Domicilio”, a tutti gli effetti di legge, si intende quello indicato dall’associato al momento dell’iscrizione,

ovvero quello successivamente comunicato attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare

la prova dell’avvenuto ricevimento.

Art. 66 (RINVIO ALLE NORME DI LEGGE)

Per quanto non previsto nel presente Statuto varranno le norme, in quanto applicabili, previste dal Codice

Civile.

Art. 67 (NORMA TRANSITORIA)

In via transitoria troveranno applicazione le disposizioni contenute all’Art. 8 dell’Atto Costitutivo.



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