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REGOLAMENTO di attuazione dello Statuto del
“G.A.M.”
Il presente Regolamento, disciplina la
partecipazione e le modalità di svolgimento di tutte le
operazioni delle Assemblee Generali e Regionali, le modalità di
votazioni di tutti gli altri organi del “G.A.M.” e ogni altra
eventuale forma attuativa ed esplicativa dello Statuto.
ASSEMBLEE GENERALI
Art. 1 PARTECIPANTI
Hanno diritto di partecipazione alle Assemblee
Generali del “G.A.M.”:
-
con diritto di parola e di voto,
tutti i soci Ordinari in regola col pagamento
delle quote associative e i soci non ancora
dichiarati morosi ai sensi di quanto previsto
dallo Statuto, i soci Benemeriti, che abbiano
registrato la propria presenza presso la
Commissione Verifica Poteri.
-
con diritto di parola e senza
diritto di voto, i soci Senior, in regola con il
pagamento delle quote associative, che abbiano
registrato la propria presenza presso la
Commissione Verifica Poteri, nonché il
Presidente Onorario.
Art. 2 COMMISSIONE VERIFICA POTERI
E’ nominata dalla Giunta Esecutiva Nazionale
prima dell’Assemblea ed è composta da undici componenti
effettivi, uno dei quali dovrà essere il segretario dell’ “G.A.M.”,
e due supplenti. La Commissione, all’atto del suo insediamento,
designa, a maggioranza, il proprio Presidente.
La Commissione Verifica Poteri deve riunirsi prima dell’apertura
dei lavori per tutti gli adempimenti preliminari e rimane in
carica sino alla conclusione di tutti i lavori assembleari.
La Commissione Verifica Poteri ha il compito di:
-
a. stabilire l’orario di inizio
e di chiusura delle operazioni di verifica ed
accettazione delle schede di partecipazione
all’Assemblea dei soci presenti e dei soci
deleganti;
-
b. accertare, attraverso i
registri o altra documentazione che gli verrà
fornita dalla Segreteria del Gruppo, il numero
di tutti i soci aventi diritto a voto;
-
c. procedere al controllo della
regolarità della posizione associativa (soci
morosi o con provvedimento di sospensione) dei
soci che hanno chiesto la partecipazione.
-
d. rilasciare a ciascuno
iscritto, in regola con la propria posizione
amministrativa, la “tessera di partecipazione”;
-
e. procedere al controllo della
regolarità delle deleghe pervenute e assegnare
le deleghe ai soggetti delegati, rilasciando a
questi ultimi le “tessere di partecipazione” dei
deleganti;
-
f. accertare, all’inizio dei
lavori assembleari, il numero dei soci presenti
all’Assemblea e dei voti assembleari
corrispondenti; comunicarlo al Presidente
dell’Assemblea designato e, successivamente,
tenerlo informato degli opportuni aggiornamenti.
-
g. redigere l’elenco dei soci
che intendono proporsi per le varie cariche
sociali e comunicarlo al Presidente
dell’Assemblea.
Art. 3 DELEGHE
Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, ogni
socio ha diritto a poter rappresentare, nelle Assemblee
Ordinarie e Straordinarie, altri due soci e nelle Assemblee
Regionali solo un altro socio della stessa Regione.
Il socio che intenda delegare la sua partecipazione a qualunque
Assemblea deve essere in regola con la sua posizione
associativa.
Per le Assemblee Generali il socio può inviare l’apposita scheda
di delega, anche via telefax, al socio delegato o alla
Segreteria del “G.A.M.” (in tal caso la scheda deve pervenire
perlomeno due giorni prima della data dell’Assemblea) o
direttamente alla Commissione Verifica Poteri, presso la sede
dell’Assemblea Generale.
La scheda di delega deve essere compilata in ogni sua parte e
dovrà contenere altresì il nome del socio delegato, la firma del
delegante ed il timbro dell’Agenzia. In assenza dei predetti
requisiti o nel caso le stesse rechino cancellature del
nominativo del delegato, le stesse non saranno ritenute valide.
E’ consentito accettare la delega priva del timbro di Agenzia
solo nel caso in cui il socio delegante sia presente in
Assemblea e predisponga le delega in presenza del presidente
della Commissione Verifica Poteri.
Per le Assemblee Regionali, il socio che intenda delegare la sua
partecipazione deve inviare l’apposita scheda di delega solo al
socio delegato.
Il socio delegante può revocare la delega al socio delegato solo
se dovesse decidere di partecipare personalmente ai lavori
assembleari.
Art. 4 APERTURA DEI LAVORI
Il Presidente del “G.A.M.” (o chi ne fa le
veci), che ha convocato l’Assemblea, prima dell’apertura dei
lavori assembleari, dovrà procedere alla costituzione
dell’Ufficio di Presidenza costituito, a norma di Statuto, da:
-
a) il Presidente dell’Assemblea;
-
b) il Vice Presidente
dell’Assemblea;
-
c) il Segretario dell’Assemblea;
Per ciascuna delle cariche da attribuire, il
Presidente del “G.A.M.”, o chi ne fa le veci, propone
all’Assemblea, con indicazione separata e successiva, un
nominativo che potrà essere scelto fra i soci ordinari e
benemeriti aventi diritto al voto, o fra i Soci Senior in regola
con la propria posizione associativa e dal Presidente Onorario.
La nomina viene ratificata dalla maggioranza dei soci, per
alzata di mano o per acclamazione.
Art. 5 IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
Il Presidente dell’Assemblea è il garante, nel
rigoroso rispetto del Regolamento, di tutti i lavori
assembleari.
All’atto del suo insediamento, attraverso i dati che gli saranno
stati forniti dalla Commissione Verifica Poteri, dovrà
accertare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 e 21 dello
Statuto, la validità della costituzione dell’Assemblea e
dichiarare ufficialmente l’apertura dei lavori assembleari.
Successivamente il Presidente ha l’obbligo di proporre
all’Assemblea:
-
la nomina di una Commissione di
Scrutinio il cui numero di componenti viene
stabilito di volta in volta dal Presidente
dell’Assemblea, in base ai lavori assembleari
che debbono essere svolti ed in base al numero
dei soci presenti in Assemblea. Detta
Commissione eleggerà al suo interno un
Presidente.
-
la nomina di una Commissione per
la stesura della mozione finale, composta da
almeno cinque membri.
La ratifica dei componenti di dette Commissioni
avviene, con voto palese, per alzata di mano o
per acclamazione.
Il Presidente gestisce i lavori seguendo
l’ordine del giorno indicato nell’atto di convocazione
dell’Assemblea.
Stabilisce le modalità di intervento di eventuali ospiti
invitati all’Assemblea.
Qualora lo ritesse opportuno e previa approvazione
dell’Assemblea, può invertire l’ordine degli argomenti da
trattare. Coordina gli interventi secondo l’ordine di iscrizione
comunicatogli dal segretario, presiede e modera il dibattito,
controllando che gli interventi dei soci siano strettamente
attinenti agli argomenti posti all’ordine del giorno.
Qualora le circostanze lo richiedessero, per garantire la
regolare prosecuzione dei lavori, il Presidente può adottare
autonomamente e in maniera graduale, i seguenti provvedimenti
disciplinari nei confronti dei soci:
-
il richiamo ufficiale;
-
la sospensione temporanea
dall’esercizio di partecipazione all’Assemblea;
-
nei casi eccezionali,
l’espulsione definitiva dall’Assemblea.
Il socio espulso non potrà partecipare a tutte
le successive votazioni inerenti
quell’Assemblea.
I provvedimenti disciplinari adottati dal
Presidente sono inappellabili.
Il Presidente ha altresì l’obbligo di convocare il primo
Consiglio Direttivo e di consegnare alla segreteria del “G.A.M.”,
a conclusione dell’Assemblea, il verbale redatto dal segretario
assieme a tutti gli altri eventuali atti assembleari.
Art. 6 DIBATTITO
Hanno facoltà di intervenire sugli argomenti
posti all’ordine del giorno o sulle mozioni d’ordine presentate
o su quant’altro si dovesse discutere tutti i soci Ordinari e
Senior in regola con la loro posizione associativa, accertata
dalla Commissione Verifica Poteri e i soci Benemeriti.
Su ogni argomento posto all’ordine del giorno, ogni socio può
prendere la “parola” una sola volta e, ad insindacabile giudizio
del Presidente, è ammessa una breve replica.
La durata degli interventi viene fissata dalla Presidenza del
Assemblea che terrà conto del numero dei soci che hanno chiesto
“la parola”.
La chiusura delle iscrizioni per gli interventi viene
determinata dalla Presidenza dell’Assemblea.
Mozione d’Ordine - La mozione, sottoscritta da
almeno cinque soci, deve essere presentata per iscritto alla
Presidenza che ne deve accertare l’ammissibilità.
Coloro che intervengono per proporre una mozione d’ordine hanno
immediato diritto alla “parola” solo al termine dell’intervento
dell’oratore che sta parlando, sempreché la mozione riguardi
questioni di procedura o argomenti già in esame al momento in
cui la mozione stessa viene presentata.
Se il Presidente ne accetta l’ammissibilità e decide di porre ai
voti la mozione presentata deve concedere la parola prima ad un
socio che è a favore della stessa e successivamente ad un socio
che è contrario.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e, in
caso di sua assenza, lo sostituisce in tutti i poteri e
competenze.
Il Segretario coadiuva il Presidente in tutte le operazioni
assembleari. In particolare annota le richieste di intervento
presentate dagli aventi diritto in ordine cronologico.
Verbalizza tutti gli interventi curando di trascriverne
l’essenziale contenuto. Raccoglie le Mozioni d’Ordine e tutti
gli atti scritti riguardanti l’attività dell’Assemblea e
provvede, d’intesa con il Presidente ed il Vice Presidente, alla
scrupolosa stesura del verbale conclusivo.
Art. 7 CANDIDATURE
Non è consentito proporsi per più cariche
sociali. I soci che intendono proporsi per le varie cariche
sociali, escluse quella di Presidente del “G.A.M.” e quella di
Rappresentante Regionale, devono darne comunicazione, al
presidente della Commissione Verifica Poteri. L’elenco dei
nominativi, per ciascuna carica, sarà comunicato al Presidente
dell’Assemblea che ne darà lettura al termine del dibattito,
prima dell’inizio delle operazioni di voto.
Art. 8 COMMISSIONE DI SCRUTINIO
La Commissione di Scrutinio ha il compito di:
nei casi di votazione a scrutinio segreto:
-
garantire la segretezza del voto
ammettendo, nei locali in cui si svolgono le
operazioni di voto, solo ed esclusivamente
coloro che in quel momento devono votare;
stabilire l’orario di apertura e di chiusura del
seggio;
-
affiggere all’interno e/o
all’esterno dei locali in cui si svolgono le
operazioni di voto l’elenco dei candidati per
ogni singolo Organo;
-
consegnare ai soci aventi
diritto al voto le schede per le votazioni, da
loro vidimate;
-
effettuare le successive
operazioni di spoglio e di conta dei voti
validi.
Per tale operazione la Commissione dovrà tenere
conto che:
-
a) sono nulle le
schede in cui l’elettore si sia
fatto riconoscere o che
contengano segni destinati a tal
fine;
-
b) sono nulle le
schede che esprimano voti per un
numero maggiore di cinque
preferenze per l’elezione dei
componenti la Giunta Esecutiva
Nazionale e di tre preferenze
per l’elezione del Collegio dei
Revisori dei Conti e del
Collegio dei Probiviri;
-
c) sono nulle le
schede che esprimano voti a soci
che non risultano inseriti
nell’elenco di coloro che si
sono
proposti per la specifica carica
statutaria.
-
d) sono nulle le
schede che contengono il solo
cognome, nei casi di omonimia.
-
e) in tutti i
casi dubbi e non disciplinati
dal presente Regolamento, la
Commissione deciderà a
maggioranza.
Le decisioni della Commissione Scrutinio sono
inappellabili.
La Commissione avrà cura di redigere e sottoscrivere il verbale
conclusivo delle votazioni che consegnerà al Presidente
dell’Assemblea Generale, per la proclamazione ufficiale di tutti
gli eletti.
Art. 9 DISCIPLINA DELLE VOTAZIONI
Le votazioni per l’elezione del Presidente, dei
membri di Giunta, dei membri del Collegio dei Revisori dei
Conti, dei membri del Collegio dei Probiviri, dei Rappresentanti
Regionali e del vice Presidente del “G.A.M.” dovranno avvenire a
scrutinio segreto.
Tutte le votazioni sugli argomenti posti all’ordine del giorno
delle Assemblee Generali, Regionali, dei Consigli Direttivi,
delle Giunte, comprese le Mozioni d’ordine, devono avvenire per
scrutinio palese. Il Presidente dell’Organo potrà decidere, di
volta in volta, se far votare per appello nominale o per alzata
di mano.
Per l’elezione dei Vicepresidenti, i componenti del Consiglio
Direttivo potranno esprimere due preferenze, indicando
nell’apposita scheda elettorale i nomi dei candidati prescelti.
Risulteranno eletti i nominativi che hanno riportato il maggior
numero di voti. Il nominativo più suffragato sarà considerato
Vicepresidente vicario. Nel caso di parità di voti sarà
considerato Vice Presidente Vicario il socio più anziano di età.
Per l’elezione dei membri della Giunta Esecutiva i soci potranno
indicare nell’apposita scheda elettorale fino ad un massimo di
cinque preferenze scrivendo i nomi dei candidati prescelti.
Per l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del
Collegio dei Probiviri i soci potranno indicare nelle apposite
schede elettorali fino ad un massimo di tre preferenze,
scrivendo i nomi dei candidati prescelti.
Per l’elezione del Rappresentante Regionale ogni socio avente
diritto al voto potrà esprimere una sola preferenza.
In tutte le votazioni ove sia previsto lo scrutinio palese, in
caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
In ogni votazione per l’elezione dei componenti le cariche
sociali di ogni ordine e grado, risultano eletti i soci che
hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di
voti, per stabilire l’eletto, si farà
riferimento nell’ordine:
-
all’anzianità anagrafica;
-
all’anzianità di mandato.
Per quanto concerne l’elezione dei membri
supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei
Probi Viri vengono considerati membri supplenti i primi due non
eletti nell’elezione dei rispettivi Organi.
ELEZIONE DEL PRESIDENTE del “G.A.M.”
Tutte le operazioni per l’elezione del
Presidente del “G.A.M.” sono gestite dal Presidente
dell’Assemblea dei soci.
Per l’elezione del Presidente del “G.A.M.” i componenti del
Consiglio Direttivo potranno esprimere una sola preferenza,
indicando nell’apposita scheda elettorale il nome del candidato
prescelto.
Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto i 2/3 (due
terzi) dei voti dei membri presenti.
Qualora al termine della prima votazione, nessuno dei candidati
abbia ottenuto tale maggioranza, si procederà immediatamente ad
una seconda votazione che dovrà prevedere lo stesso quorum
elettivo.
Se anche al termine della seconda votazione nessuno dei
candidati avrà ottenuto la maggioranza dei 2/3 dei voti dei
membri presenti, si dovrà procedere ad una ulteriore votazione
che sarà di ballottaggio fra i primi due candidati che, nella
seconda votazione, hanno ottenuto più voti.
Qualora, per effetto di parità di voti, i primi eletti fossero
in numero maggiore di due, il ballottaggio dovrà essere
effettuato fra tutti i candidati che hanno ottenuto lo stesso
numero di voti.
Per tale votazione i componenti del Consiglio Direttivo dovranno
esprimere il proprio voto esclusivamente ai candidati in
ballottaggio. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto
più voti. In caso di parità di voti, per stabilire l’eletto, si
farà riferimento nell’ordine:
-
all’anzianità anagrafica;
-
all’anzianità di mandato.
Art. 10 COMMISSIONE MOZIONE FINALE
La commissione, composta da almeno cinque
membri, ha il compito di redigere la mozione conclusiva da
proporre all’approvazione dell’Assemblea che dovrà essere
redatta sulla base delle istanze emerse nel dibattito. La
Commissione designa, al proprio interno, un relatore che
riferirà all’Assemblea.
Art. 11 SOSTITUZIONE MEMBRI DECADUTI
Fermo il disposto dall’art. 60 dello Statuto,
qualora sussistesse l’impossibilità di attuazione di detta
norma, per mancanza e/o esaurimento di nominativi che abbiano
riportato voti nell’elezione dei rispettivi Organi, al fine di
garantire la normale prosecuzione e le regolari funzioni
dell’Organo carente, sarà compito del Consiglio Direttivo
cooptare un socio che andrà a rivestire tale carica vacante.
Qualora fra i membri del Consiglio non ci fosse unanimità sul
nominativo prescelto, il Consiglio Direttivo procederà a
votazione segreta e sarà eletto il socio più suffragato. Nel
caso di parità dei voti vale il disposto indicato all’art. 9 del
presente Regolamento.
Art. 12 RIUNIONI DEGLI ORGANI STATUTARI
Fatta eccezione per le Assemblee Generali dei
soci e per le Assemblee Regionali, alle quali possono assistere,
senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, il Presidente
Onorario, soci senior e ospiti vari, le riunioni della Giunta,
del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del
Collegio dei Revisori dei conti sono riservate, esclusivamente,
ai soli membri dei rispettivi Organi. In via del tutto
eccezionale, alle stesse potranno partecipare altre persone,
solo se la loro presenza sarà stata ritenuta necessaria per la
trattazione di specifiche problematiche.
Art. 13 VERBALIZZAZIONI
Di tutte le riunioni degli Organi dovrà essere
sempre redatto processo verbale che la presidenza dell’Organo
avrà cura di consegnare alla segreteria del “G.A.M.”.
Nel rispetto del diritto alla riservatezza, tutti i verbali sono
consultabili, da parte di tutti i soci, solo presso la
segreteria del “G.A.M.”.
Art. 14 REFERENDUM POSTALE (Consenso espresso
per iscritto)
Sulla base di quanto previsto dallo Statuto, le
decisioni dei Soci possono essere adottate anche mediante
consenso espresso per iscritto.
Per tale procedura, definita Referendum Postale e promossa dal
Consiglio Direttivo nei casi in cui la ritenga necessaria, deve
essere:
-
a) nominata una Commissione
Elettorale, composta da non meno di cinque
membri di cui quattro esterni al Consiglio
Direttivo e dal segretario del G.A.M, che avrà
il compito di curare tutti gli adempimenti di
seguito previsti;
-
b) assicurato a ciascun socio il
diritto di partecipare alla decisione;
-
c) assicurata a tutti gli aventi
diritto adeguata informazione.
Si intende per forma scritta anche il documento
informatico.
Il consenso espresso per iscritto consiste in una proposta di
deliberazione avanzata dal Consiglio Direttivo, formulata in
forma scritta su supporto cartaceo o informatico e contenente il
testo della decisione proposta e le sue motivazioni.
Tale proposta deve essere trasmessa a tutti i
Soci presso il loro domicilio e la comunicazione potrà avvenire, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione
idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
La proposta dovrà indicare il termine entro il
quale i Soci dovranno esprimere il proprio voto con comunicazione, anch'essa in forma scritta su
supporto cartaceo o informatico, da inviarsi attraverso
qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la
prova dell'avvenuto ricevimento, presso la sede sociale e all'attenzione della Commissione Elettorale.
La relativa decisione si intenderà validamente
adottata qualora pervengano presso la sede del “G.A.M.”, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della
comunicazione, dichiarazioni di assenso alla proposta, da tanti soci che rappresentino la maggioranza degli
iscritti aventi diritto al voto.
L'espressione di voto potrà essere solo: di
assenso, di astensione o di diniego; ogni altra manifestazione
di voto vale quale diniego.
I risultati di tali consultazioni dovranno
essere tempestivamente trascritti nel Registro delle Assemblee
con l’indicazione:
-
dell'identità dei votanti;
-
dei Soci favorevoli, dei contrari, degli
astenuti e di quelli che non hanno fatto pervenire comunicazione alcuna;
-
di eventuali dichiarazioni dei Soci
pertinenti alla decisione;
-
della data in cui la decisione deve
intendersi validamente formata.
La Commissione Elettorale, concluse le
operazioni, avrà cura di consegnare al Presidente del “G.A.M.”, presso la sede sociale, il verbale di scrutinio,
i documenti contenenti la proposta della decisione inviata a
tutti i soci e le risposte pervenute al “G.A.M.”
contenenti l'espressione di volontà dei soci stessi.
Art. 15 ASSEMBLEA IN AUDIO/VIDEOCONFERENZA
L’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria,
può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui
o distanti, audio/video collegati, a condizione
che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona
fede e di parità di trattamento dei soci, ed in
particolare a condizione che:
-
a. sia consentito al Presidente dell’assemblea,
anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti
e di regolare lo svolgimento dell’adunanza;
-
b. sia possibile constatare e proclamare i
risultati della votazione;
-
c. sia consentito al soggetto verbalizzante di
percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
-
d. sia consentito agli intervenuti di
partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli
argomenti all’ordine del giorno, nonché di prendere
visione e ricevere la documentazione ed il materiale sottoposto all’attenzione dell’assemblea;
-
e. vengano indicati nell’avviso di convocazione
i luoghi audio/video collegati a cura dell’associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
L’Assemblea dei Soci si considera tenuta nel
luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto
verbalizzante.
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